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Ordinanza — n. 11095/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against criminal conviction for thefts due to inadmissibility of arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11095/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Mary Passalacqua inadmissible, ordering her to pay court costs and fines. The appellant argued for a new assessment of evidence and generic mitigating circumstances, but the court rejected these claims as they merely repeated arguments already dismissed at the appellate level. The decision rests on the principle that appellate courts cannot re-evaluate factual findings without a congruous reference to decisive elements.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if it merely reiterates arguments already rejected by the appellate court or requests a different factual appreciation without new evidence.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility reiteration of arguments factual appreciation review generic mitigating circumstances Supreme Court jurisdiction court costs and fines penal responsibility judgment contraffazione di merci

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASSALACQUA MARY nato a CATANZARO il 07/09/1991 avverso la sentenza del 22/05/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;t

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Mary Passalacqua ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i due furti pluriaggravati contestati ai capi d) ed e) dell'imputazione; - che il primo motivo di ricorso — formulato sotto i profili della mancata assunzione di una prova decisiva e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità - è indeducibile perché si risolve nella pedissequa reiterazione di profili di censura già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, che, con ampia motivazione (cfr. pagg. 7 ed 8 della sentenza impugnata), ha dato atto delle ragioni della certa identificazione dell'imputata; - che il secondo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - non è consentito in sede di legittimità perché postula un differente apprezzamento degli elementi fattuali fondanti la valutazione della Corte territoriale, senza tener conto che, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti o anche all'assenza di elementi favorevolmente rivalutabili (si veda, in particolare, pag. 8 della sentenza impugnata); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE 11095 - 26 Composta da: MARIA TERESA BELMONTE - Presidente - Ord. n. sez. 3129/2026 ALESSANDRINA TUDINO CC - 25/02/2026 MICHELE CUOCO - Relatore - R.G.N. 38265/2025 CARLO RENOLDI GIOVANNI FRANCOLINI ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASSALACQUA MARY nato a CATANZARO il 07/09/1991 avverso la sentenza del 22/05/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;t

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Mary Passalacqua ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i due furti pluriaggravati contestati ai capi d) ed e) dell'imputazione; - che il primo motivo di ricorso — formulato sotto i profili della mancata assunzione di una prova decisiva e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità - è indeducibile perché si risolve nella pedissequa reiterazione di profili di censura già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, che, con ampia motivazione (cfr. pagg. 7 ed 8 della sentenza impugnata), ha dato atto delle ragioni della certa identificazione dell'imputata; - che il secondo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - non è consentito in sede di legittimità perché postula un differente apprezzamento degli elementi fattuali fondanti la valutazione della Corte territoriale, senza tener conto che, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti o anche all'assenza di elementi favorevolmente rivalutabili (si veda, in particolare, pag. 8 della sentenza impugnata); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MIl Consigliere estensore Il Maria Ter-sa BelmonteP.Q.MIl Consigliere estensore Il Maria Ter-sa Belmonte