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Ordinanza — n. 11094/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses criminal appeal for generic grounds and procedural inadmissibility under Art. 581. Gargano's appeal against Palermo Court of Appeal is rejected.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11094/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Giuseppe Gargano's criminal appeal inadmissible against the Court of Appeal of Palermo's confirmation of his conviction. Gargano argued for alternative interpretations of evidence and questioned the motivation behind the liability declaration, but the Court found his first ground legally impermissible in the final instance and his second ground generic and indeterminate under Article 581 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and Gargano was ordered to pay court costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 360, n. 5 c.p.p.: An appeal in the final instance is inadmissible if it is based on generic grounds lacking specific elements to identify the alleged errors, or if it attempts to re-evaluate facts outside the scope of the admissibility review.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic grounds appeal Article 581 Code of Criminal Procedure final instance review limits liability declaration motivation procedural costs and fine Italian Supreme Court Cassation censure procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Art. 360, n. 5 c.p.p.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: GARGANO GIUSEPPE nato a PALERMO il 23/07/1963 avverso la sentenza del 24/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Giuseppe Gargano ricorre avviso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo, che ha confermato la condanna pronunciata in primo grado per i reati di cui agli artt. 81, 99, 624, 625 n. 2 e 61 n. 7 cod. pen.; - che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché perché si risolve in una lettura alternativa delle fonti probatorie, invocando un apprezzamento in fatto estraneo al sindacato di legittimità in quanto avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dalla Corte d'appello; - che il secondo motivo di ricorso - che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: 11094- 26 MARIA TERESA BELMONTE - Presidente - Ord. n. sez. 3128/2026 ALESSANDRINA TUDINO CC - 25/02/2026 MICHELE CUOCO - Relatore - R.G.N. 38232/2025 CARLO RENOLDI GIOVANNI FRANCOLINI ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GARGANO GIUSEPPE nato a PALERMO il 23/07/1963 avverso la sentenza del 24/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Giuseppe Gargano ricorre avviso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo, che ha confermato la condanna pronunciata in primo grado per i reati di cui agli artt. 81, 99, 624, 625 n. 2 e 61 n. 7 cod. pen.; - che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché perché si risolve in una lettura alternativa delle fonti probatorie, invocando un apprezzamento in fatto estraneo al sindacato di legittimità in quanto avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dalla Corte d'appello; - che il secondo motivo di ricorso - che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MP.Q.M