Italian Supreme Court dismisses appeal claiming generic mitigation denial due to insufficient factual reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Abdelfattah Farhoun inadmissible regarding his claim that the lower court failed to properly recognize generic mitigating circumstances. Farhoun argued the appellate court violated the law and committed a defect in reasoning by denying mitigation, but the court held that a mere reference to decisive facts or the absence of favorable elements is sufficient justification. Consequently, the appeal was rejected, and Farhoun was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal challenging the denial of generic mitigating circumstances is inadmissible if the lower court provides a congruent reference to the decisive factual elements or the lack of favorable factors, as established by consolidated case law.
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ORDINANZA sul ricorso proposto da: FARHOUN ABDELFATTAH nato il 16/03/1972 avverso la sentenza del 18/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che Abdelfattah Farhoun ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli, che ha confermato nei suoi confronti la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di cui agli artt. 110, 453 n. 4 cod. pen.; - che l'unico motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al riconoscimento dele attenuanti generiche - è indeducibile perché postula un differente apprezzamento degli elementi fattuali fondanti la valutazione della Corte territoriale, senza tener conto che, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti o anche all'assenza di elementi favorevolmente rivalutabili (si veda, in particolare, pag. 8 della sentenza impugnata); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALEComposta da: 11093- 26 MARIA TERESA BELMONTE - Presidente - Ord. n. sez. 3127/2026 ALESSANDRINA TU DINO CC - 25/02/2026 MICHELE CUOCO - Relatore - R.G.N. 38228/2025 CARLO RENOLDI GIOVANNI FRANCOLINI ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FARHOUN ABDELFATTAH nato il 16/03/1972 avverso la sentenza del 18/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che Abdelfattah Farhoun ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli, che ha confermato nei suoi confronti la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di cui agli artt. 110, 453 n. 4 cod. pen.; - che l'unico motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al riconoscimento dele attenuanti generiche - è indeducibile perché postula un differente apprezzamento degli elementi fattuali fondanti la valutazione della Corte territoriale, senza tener conto che, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti o anche all'assenza di elementi favorevolmente rivalutabili (si veda, in particolare, pag. 8 della sentenza impugnata); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MP.Q.M