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Ordinanza — n. 11092/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for attempting to re-evaluate facts beyond trial judge's exclusive power.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11092/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeals by Francesco Arimoli and Filomena Langella inadmissible. The appellants argued for a violation of law regarding criminal liability, but the Court ruled that such arguments attempt an impermissible re-evaluation of facts. The Court held that factual assessment is exclusively reserved for the trial judge, not the appellate court of law.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; The Court of Cassation lacks the power to re-evaluate factual elements established by the trial judge, as such assessment is exclusively reserved to the judge of merit.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Court of Cassation Powers Factual Re-evaluation Exclusive Trial Judge Power Inadmissible Appeal accuse di truffa falsificazione di monete sostituzione dei motivi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); - che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ARIMOLI FRANCESCO nato a NAPOLI il 25/06/1982 LANGELLA FILOMENA nato a NAPOLI il 08/12/1995 avverso la sentenza del 23/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Francesco Arimoli e Filomena Langella ricorrono avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di cui agli artt. 110, 494 e 640 cod. pen.; - che l'unico motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata); esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); - che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE 11092 -Composta da: 26 MARIA TERESA BELMONTE - Presidente - Ord. n. sez. 3126/2026 ALESSANDRINA TU DINO CC - 25/02/2026 MICHELE CUOCO - Relatore - R.G.N. 38222/2025 CARLO RENOLDI GIOVANNI FRANCOLINI ha pronunciato la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da:

ARIMOLI FRANCESCO nato a NAPOLI il 25/06/1982 LANGELLA FILOMENA nato a NAPOLI il 08/12/1995 avverso la sentenza del 23/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Francesco Arimoli e Filomena Langella ricorrono avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di cui agli artt. 110, 494 e 640 cod. pen.; - che l'unico motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata); esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); - che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MIl Con *gliere stensore Il P 'denteic Maria Ter sa Belmonte 2P.Q.MIl Con *gliere stensore Il P 'denteic Maria Ter sa Belmonte 2