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Ordinanza — n. 11091/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming lack of non-prosecution cause, ruling it is merely a factual re-evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11091/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Antonio Barricelli's appeal inadmissible against a second-instance conviction for crimes under Articles 56, 624, and 625 of the Penal Code. Barricelli argued the lower court failed to recognize the non-prosecution cause under Article 131-bis, but the Court found this argument merely represented a different factual assessment of the offense's triviality. Since the lower court's reasoning was logically sound and limited to re-evaluating facts already decided, the Supreme Court held that such re-appreciation is precluded from this level of review.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 360 cod. proc. pen.: An appeal claiming a lack of non-prosecution cause is inadmissible if it merely constitutes a different factual appreciation of the offense's triviality by the lower court, as the Supreme Court cannot re-evaluate facts already decided.

Parole chiave

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non-prosecution cause triviality of offense factual re-evaluation preclusion of review inadmissible appeal Article 131-bis Supreme Court jurisdiction tentata rapina

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
pen.; - che l'unico motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
Art. 360 cod. proc. pen.
art. 131-bis cod. pen
pen.; - che l'unico motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARRICELLI ANTONIO nato a BENEVENTO il 02/10/1987 avverso la sentenza del 26/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO; )(1

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Antonio Barricelli ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di cui agli artt. 56, 624 e 625 n. 2 cod. pen.; - che l'unico motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. - è indeducibile, in quanto si risolve in una differente valutazione del giudizio di tenuità del fatto, logicamente prospettato dalla Corte territoriale che (con motivazione esente dai descritti vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento - si veda, in particolare, pagg. 3 e 4) che si limita ad invocare un (differente) apprezzamento in fatto degli elementi già valutati dal giudice di merito, attività, com'è nota preclusa a questa Corte; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: MARIA TERESA BELMONTE - Presidente - Ord. n. sez. 3125/2026 ALESSANDRINA TU DINO CC - 25/02/2026 MICHELE CUOCO - Relatore - R.G.N. 38219/2025 CARLO RENOLDI GIOVANNI FRANCOLINI ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARRICELLI ANTONIO nato a BENEVENTO il 02/10/1987 avverso la sentenza del 26/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO; )(1

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Antonio Barricelli ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di cui agli artt. 56, 624 e 625 n. 2 cod. pen.; - che l'unico motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. - è indeducibile, in quanto si risolve in una differente valutazione del giudizio di tenuità del fatto, logicamente prospettato dalla Corte territoriale che (con motivazione esente dai descritti vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento - si veda, in particolare, pagg. 3 e 4) che si limita ad invocare un (differente) apprezzamento in fatto degli elementi già valutati dal giudice di merito, attività, com'è nota preclusa a questa Corte; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MP.Q.M