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Ordinanza — n. 11090/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on bancarotta distrattiva acquittal due to lack of motivation vices.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11090/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Paolo Cataldo inadmissible against the Court of Appeal's acquittal on the charge of bancarotta distrattiva. The appellant argued for a violation of Article 131-bis of the Penal Code and Article 99, claiming defects in the lower court's reasoning regarding non-punishability and proportionality. The Court rejected these claims, ruling that the appeal arguments merely represented a different factual assessment of elements already evaluated by the lower court, which is a precluded activity for the Supreme Court.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 99 cod. pen.: The Supreme Court cannot review a lower court's decision if the appeal merely proposes a different factual appreciation of elements already evaluated, as this constitutes a precluded activity reserved for the trial judge.

Parole chiave

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bancarotta distrattiva vizio di motivazione giudizio di tenuità non punibilità Corte di Cassazione preclusione appello inammissibile bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Art. 99 cod. pen.
3 della sentenza impugnata), invocando un (differente) apprezzamento in fatto degli elementi già valutati dal giudice di merito; attività, com'è nota preclusa a questa Corte; - che il secondo motivo di ricorso - che deduce violazione dell'art. 99 cod.
art. 131-bis cod. pen
art. 99 cod. pen
3 della sentenza impugnata), invocando un (differente) apprezzamento in fatto degli elementi già valutati dal giudice di merito; attività, com'è nota preclusa a questa Corte; - che il secondo motivo di ricorso - che deduce violazione dell'art. 99 cod. pen.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATALDO PAOLO nato a NAPOLI il 12/03/1971 avverso la sentenza del 02/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Paolo Cataldo ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli, che, in parziale riforma della condanna pronunciata in primo grado, lo ha assolto dal reato di bancarotta distrattiva, rideterminando la pena in relazione ai residui reati di bancarotta fraudolenta documentale ed impropria; - che il primo motivo di ricorso - che deduce vizio di motivazione quanto al riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. - è indeducibile, in quanto si risolve in una differente valutazione del giudizio di tenuità del fatto, logicamente prospettato dalla Corte territoriale che, con motivazione esente dai descritti vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata), invocando un (differente) apprezzamento in fatto degli elementi già valutati dal giudice di merito; attività, com'è nota preclusa a questa Corte; - che il secondo motivo di ricorso - che deduce violazione dell'art. 99 cod. pen. e connesso vizio di motivazione - è anch'esso indeducibile perché non si confronta con l'ampia argomentazione offerta dalla Corte territoriale, che ha dato atto del rapporto esistente tra il reato sub iudice e i plurimi precedenti esistenti a carico dell'imputata e della conseguente sua maggiore pericolosità (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: 11090 MARIA TERESA BELMONTE - Presidente - Ord. n. sez. 3124/2026 ALESSANDRINA TUDINO CC - 25/02/2026 MICHELE CUOCO - Relatore - R.G.N. 38207/2025 CARLO RENOLDI GIOVANNI FRANCOLINI ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATALDO PAOLO nato a NAPOLI il 12/03/1971 avverso la sentenza del 02/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Paolo Cataldo ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli, che, in parziale riforma della condanna pronunciata in primo grado, lo ha assolto dal reato di bancarotta distrattiva, rideterminando la pena in relazione ai residui reati di bancarotta fraudolenta documentale ed impropria; - che il primo motivo di ricorso - che deduce vizio di motivazione quanto al riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. - è indeducibile, in quanto si risolve in una differente valutazione del giudizio di tenuità del fatto, logicamente prospettato dalla Corte territoriale che, con motivazione esente dai descritti vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata), invocando un (differente) apprezzamento in fatto degli elementi già valutati dal giudice di merito; attività, com'è nota preclusa a questa Corte; - che il secondo motivo di ricorso - che deduce violazione dell'art. 99 cod. pen. e connesso vizio di motivazione - è anch'esso indeducibile perché non si confronta con l'ampia argomentazione offerta dalla Corte territoriale, che ha dato atto del rapporto esistente tra il reato sub iudice e i plurimi precedenti esistenti a carico dell'imputata e della conseguente sua maggiore pericolosità (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MP.Q.M