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Ordinanza — n. 11089/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming lack of generic mitigating circumstances due to flawed reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11089/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Vittorio Loasses inadmissible, ordering him to pay court costs and fines. Loasses challenged the lower court's refusal to grant generic mitigating circumstances, arguing the reasoning was illogical. The Court ruled that such appeals are barred when the lower court's decision lacks evident illogicality, as the trial judge need not consider every favorable element but only those deemed decisive.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: An appeal to the Supreme Court alleging a violation of law regarding the denial of generic mitigating circumstances is inadmissible if the lower court's reasoning is free from evident illogicality, as the trial judge is not required to address all favorable or unfavorable elements but only those considered decisive.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances appeal inadmissibility evident illogicality Supreme Court review criminal procedure appeal motivi di cassazione circostanze attenuanti motivi di rigore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 609 c.p.p.
Art. 610 c.p.p.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOASSES VITTORIO nato a NAPOLI il 23/05/1980 avverso la sentenza del 23/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Vittorio Loasses ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen.; - che il ricorso è indeducibile, afferendo, nella sua parte motiva, a fattispecie differente (riferita a tale "Gorani") rispetto a quella oggetto della sentenza impugnata - che, comunque, anche a voler ritenere tale dato un mero refuso, l'unico motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - non è consentito in sede di legittimità in presenza (si veda pag. 2 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; - che, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE 1 1 089 26 Composta da: -MARIA TERESA BELMONTE - Presidente - Ord. n. sez. 3123/2026 ALESSANDRINA TU DINO CC - 25/02/2026 MICHELE CUOCO - Relatore - R.G.N. 38167/2025 CARLO RENOLDI GIOVANNI FRANCOLINI ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOASSES VITTORIO nato a NAPOLI il 23/05/1980 avverso la sentenza del 23/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Vittorio Loasses ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen.; - che il ricorso è indeducibile, afferendo, nella sua parte motiva, a fattispecie differente (riferita a tale "Gorani") rispetto a quella oggetto della sentenza impugnata - che, comunque, anche a voler ritenere tale dato un mero refuso, l'unico motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - non è consentito in sede di legittimità in presenza (si veda pag. 2 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; - che, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MP.Q.M