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Ordinanza — n. 11088/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as arguments merely repeat lower court findings on knife extraction and threats.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11088/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared Francesco Bevilacqua's appeal inadmissible against a second-instance conviction for aggravated assault and threats. The appellant argued for a different factual assessment regarding his actions, but the court found his claims were merely repetitive of arguments already rejected by the appellate court. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 612 c.p.; Art. 131-bis c.p.: An appeal is inadmissible if the grounds merely repeat those already rejected by the lower court without presenting new factual elements or legal arguments.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility repetition of arguments aggravated assault conviction threats with weapon court costs and fine domanda di ricusazione impugnabilità della decisione di rinvio procedure di ricorso

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 612 c.p.
Art. 131-bis c.p.
3 della sentenza impugnata) che ha dato atto della chiara estrazione del coltello e del fare minaccioso assunto dall'imputato; - che il secondo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod.
Law No. 110/1975
art. 131-bis cod. pen
3 della sentenza impugnata) che ha dato atto della chiara estrazione del coltello e del fare minaccioso assunto dall'imputato; - che il secondo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA FRANCESCO nato a MILETO il 11/05/1957 avverso la sentenza del 22/05/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Francesco Bevilacqua ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Reggio Calabria, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di cui agli artt. 612 commi 1 e 2, 61 n. 10 cod. pen. e 4 legge n. 110 del 1975; - che il primo motivo di ricorso - che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità - è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata) che ha dato atto della chiara estrazione del coltello e del fare minaccioso assunto dall'imputato; - che il secondo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen. - non è deducibile in questa sede in quanto postula un differente apprezzamento degli elementi fattuali fondanti la valutazione della Corte territoriale e si risolve nella pedissequa reiterazione di censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, con motivazione logica e non contraddittoria (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: 1 1 O 8 8 - 2 6 MARIA TERESA BELMONTE - Presidente - Ord. n. sez. 3122/2026 ALESSANDRINA TU DINO CC - 25/02/2026 MICHELE CUOCO - Relatore - R.G.N. 38148/2025 CARLO RENOLDI GIOVANNI FRANCOLINI ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA FRANCESCO nato a MILETO il 11/05/1957 avverso la sentenza del 22/05/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Francesco Bevilacqua ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Reggio Calabria, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di cui agli artt. 612 commi 1 e 2, 61 n. 10 cod. pen. e 4 legge n. 110 del 1975; - che il primo motivo di ricorso - che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità - è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata) che ha dato atto della chiara estrazione del coltello e del fare minaccioso assunto dall'imputato; - che il secondo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen. - non è deducibile in questa sede in quanto postula un differente apprezzamento degli elementi fattuali fondanti la valutazione della Corte territoriale e si risolve nella pedissequa reiterazione di censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, con motivazione logica e non contraddittoria (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MP.Q.M