Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 11086/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on theft in dwelling, upholding conviction for burglary under Art. 624-bis Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11086/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal by Carlo Marangoni inadmissible regarding his conviction for theft in a dwelling under Article 624-bis of the Penal Code. Marangoni argued that the court failed to reclassify the offense under Articles 624 and 625, claiming a violation of reasoning. The court rejected this, citing established precedent that defines 'dwelling' broadly to include areas requiring access through a main entrance, such as a courtyard, without requiring physical contiguity of goods. Consequently, the conviction stands, and the appellant is ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 624-bis cod. pen.; In theft cases involving a dwelling, the concept of 'pertinenza di luogo destinato a privata dimora' encompasses any property providing direct economic utility or serving the main residence durably, regardless of physical contiguity, as demonstrated by the necessity of accessing a courtyard via a main entrance.

Parole chiave

Generato dall'IA
theft in dwelling Article 624-bis private residence definition property contiguity inadmissible appeal courtyard access Italian Penal Code furto di lieve entità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 624-bis cod. pen.
- che Carlo Marangoni ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all'art. 624-bis cod.
Art. 624 cod. pen.
- che Carlo Marangoni ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all'art. 624-bis cod.
Art. 625 cod. pen.
art. 624-bis cod. pen
- che Carlo Marangoni ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all'art. 624-bis cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 50105 del 05/12/2023, Rv. 285470
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARANGONI CARLO nato a MILANO il 05/10/1965 avverso la sentenza del 12/06/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO; e-tRITENUTO IN FATTO e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Carlo Marangoni ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen.; - che l'unico motivo di ricorso - che deduce vizio di motivazione quanto alla mancata riqualificazione del fatto nel delitto di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen. - è manifestamente infondato perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia. Invero in tema di furto in abitazione, deve intendersi "pertinenza di luogo destinato a privata dimora" ogni bene idoneo ad arrecare una diretta utilità economica all'immobile principale o, comunque, funzionalmente ad esso asservito e destinato al suo servizio od ornamento in modo durevole, non necessitando un rapporto di contiguità fisica tra i beni (Sez. 4 - , n. 50105 del 05/12/2023, Rv. 285470) e proprio l'esistenza di un portone d'ingresso al quale occorreva accedere per entrare all'interno del cortile dà conto della immediata percezione della natura privata del luogo ove è stato consumato il furto; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALEComposta da: 1 1 O 8 6 - 26 MARIA TERESA BELMONTE - Presidente - Ord. n. sez. 3119/2026 ALESSANDRINA TU DINO CC - 25/02/2026 MICHELE CUOCO - Relatore - R.G.N. 37866/2025 CARLO RENOLDI GIOVANNI FRANCOLINI ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARANGONI CARLO nato a MILANO il 05/10/1965 avverso la sentenza del 12/06/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO; e-tRITENUTO IN FATTO e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Carlo Marangoni ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen.; - che l'unico motivo di ricorso - che deduce vizio di motivazione quanto alla mancata riqualificazione del fatto nel delitto di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen. - è manifestamente infondato perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia. Invero in tema di furto in abitazione, deve intendersi "pertinenza di luogo destinato a privata dimora" ogni bene idoneo ad arrecare una diretta utilità economica all'immobile principale o, comunque, funzionalmente ad esso asservito e destinato al suo servizio od ornamento in modo durevole, non necessitando un rapporto di contiguità fisica tra i beni (Sez. 4 - , n. 50105 del 05/12/2023, Rv. 285470) e proprio l'esistenza di un portone d'ingresso al quale occorreva accedere per entrare all'interno del cortile dà conto della immediata percezione della natura privata del luogo ove è stato consumato il furto; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MP.Q.M