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Ordinanza — n. 11085/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming lack of reasoning regarding defendant recognition in criminal judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11085/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Mohamed Naji inadmissible. The appellant argued that the lower court failed to properly recognize him as the defendant, but the Court ruled that such arguments are prohibited in cassation proceedings. The Court emphasized that factual evaluation and reasoning are exclusively the domain of the trial judge, not the appellate review body.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The Court of Cassation lacks the power to re-evaluate factual elements or question the reasoning of the trial judge regarding the recognition of the accused, reserving such assessment exclusively to the court of first instance.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Cassation Appeal Defendant Recognition Factual Evaluation Inadmissible Appeal recidiva nell'infrazione principio della doppia incriminazione revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAJI MOHAMED nato il 26/08/1988 avverso la sentenza del 14/05/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Mohamed Naji ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Brescia, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di cui agli artt. 110, 624, 625 comma 1 n. 5 cod. pen.; - che l'unico motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione quanto al riconoscimento dell'imputato - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 3 e 4 della sentenza impugnata); esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. • REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE 11085 - 26 Composta da: MARIA TERESA BELMONTE - Presidente - Ord. n. sez. 3110/2026 ALESSANDRINA TUDINO CC - 25/02/2026 MICHELE CUOCO - Relatore - R.G.N. 37800/2025 CARLO RENOLDI GIOVANNI FRANCOLINI ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da:

NAJI MOHAMED nato il 26/08/1988 avverso la sentenza del 14/05/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Mohamed Naji ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Brescia, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di cui agli artt. 110, 624, 625 comma 1 n. 5 cod. pen.; - che l'unico motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione quanto al riconoscimento dell'imputato - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 3 e 4 della sentenza impugnata); esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDtP0C ' T iN Ci " 24 4R2026 2P.Q.MDtP0C ' T iN Ci " 24 4R2026 2