Italian Supreme Court dismisses appeal claiming lack of reasoning on sentencing for theft and fraud charges.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Cristian Florin Focica inadmissible regarding a claim of omitted reasoning on his sentence. The appellant argued the lower court failed to explain the sentencing, but the court found the reasoning based on lack of remorse, value of stolen goods, and persistence was coherent and sufficient. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 56, 624, 625 n. 5 e 7 cod. pen.; The appeal alleging omitted reasoning regarding the determination of the punitive treatment is inadmissible when the court has clearly indicated the criteria used and applied them coherently to the concrete quantification of the penalty.
Parole chiave
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ORDINANZA sul ricorso proposto da: FOCICA CRISTIAN FLORIN nato il 25/03/1977 avverso la sentenza del 10/07/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che Cristian Florin Focica ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano, che ha sostanzialmente confermato la condanna pronunciata in primo grado per i reati di cui agli artt. 56, 624, 625 n. 5 e 7 cod. pen. (riformandola solo in termini di trattamento sanzionatorio); - che l'unico motivo di ricorso - che denuncia vizio di omessa motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio - è manifestamente infondato, avendo la Corte indicato i criteri alla luce dei quali ha determinato il trattamento sanzionatorio (individuati nella mancanza di resipiscenza, nel valore della merce sottratta, nella pervicacia manifestata) in termini coerenti rispetto alla concreta quantificazione della pena irrogata (tenuto presente che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi:
Sez. 5, n. 34379 del 11/07/2025, Randisi, Rv. 288800) e facendo corretta applicazione delle riduzioni operate in funzione della scelta del rito; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALEComposta da: 11084-26 MARIA TERESA BELMONTE - Presidente - Ord. n. sez. 3107/2026 ALESSANDRINA TUDINO CC - 25/02/2026 MICHELE CUOCO - Relatore - R.G.N. 37791/2025 CARLO RENOLDI GIOVANNI FRANCOLINI ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da:
FOCICA CRISTIAN FLORIN nato il 25/03/1977 avverso la sentenza del 10/07/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che Cristian Florin Focica ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano, che ha sostanzialmente confermato la condanna pronunciata in primo grado per i reati di cui agli artt. 56, 624, 625 n. 5 e 7 cod. pen. (riformandola solo in termini di trattamento sanzionatorio); - che l'unico motivo di ricorso - che denuncia vizio di omessa motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio - è manifestamente infondato, avendo la Corte indicato i criteri alla luce dei quali ha determinato il trattamento sanzionatorio (individuati nella mancanza di resipiscenza, nel valore della merce sottratta, nella pervicacia manifestata) in termini coerenti rispetto alla concreta quantificazione della pena irrogata (tenuto presente che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi:
Sez. 5, n. 34379 del 11/07/2025, Randisi, Rv. 288800) e facendo corretta applicazione delle riduzioni operate in funzione della scelta del rito; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente le Cuoco resa Be monte DEPOSmvrA.IN CL 24 2026 2P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente le Cuoco resa Be monte DEPOSmvrA.IN CL 24 2026 2