Italian Supreme Court dismisses appeal claiming poverty excuses theft, citing lack of necessity elements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeals by Mario Lisciandrello and Elena Cirafici inadmissible, upholding their convictions for theft and other offenses. The defendants argued that their poverty justified the acts under the state of necessity defense, but the court rejected this claim. The ruling emphasizes that financial hardship alone does not constitute a legal excuse when social assistance institutions can address the need without criminal conduct.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 54 cod. pen.; Art. 110, 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen.: Poverty alone does not satisfy the requirements of state of necessity, as social assistance can mitigate the danger without criminal acts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LISCIANDRELLO MARIO nato a CASTELDACCIA il 09/01/1955 CIRAFICI ELENA nato a MISILMERI il 10/12/1958 avverso la sentenza del 22/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che Elena Cirafici e Mario Lisciandrello ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen.; - che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge per il mancato riconoscimento della esimente di cui all'art. 54 cod. pen. - è manifestamente infondato perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, atteso che la situazione di indigenza non è di per sé idonea ad integrare la scriminante dello stato di necessità, per difetto degli elementi dell'attualità e dell'inevitabilità del pericolo, atteso che alle esigenze delle persone che versano in tale stato è possibile provvedere per mezzo degli istituti di assistenza sociale (Sez. 5, n. 3967 del 13/07/2015 - dep. 29/01/2016, Petrache, Rv. 265888); la scriminante dello stato di necessità, infatti, postula il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non scongiurabile se non attraverso l'atto penalmente illecito, e non può quindi applicarsi a reati asseritamente provocati da uno stato di bisogno economico, qualora ad esso possa comunque ovviarsi attraverso comportamenti non criminalmente rilevanti (Sez. 3, n. 35590 del 11/05/2016, Rv. 267640, con specifico riguardo al furto di energia elettrica, Sez. 5, n. 994 del 13.10.2017, dep. 2018, Fiorenti, n.m.); - che il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso - che denunziano violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio - sono indeducibili perché si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (cfr. pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata), alla luce della rilevata genericità delle allegazioni difensive (in relazione alla prospettata esistenza di un unitario programma criminoso, anche alla luce della significativa distanza temporale), della prognosi negativa formulata (in considerazione dei precedenti emersi a carico dell'imputato) e della discrezionalità propria del giudizio di bilanciamento (della quale la Corte territoriale ha dato conto attraverso l'indicazione dei relativi criteri); - che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. 2REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: 1 O 8 3 2 E MARIA TERESA BELMONTE - Presidente - Ord. n. sez. 3104/2026 ALESSANDRINA TU DINO CC - 25/02/2026 MICHELE CUOCO - Relatore - R.G.N. 37784/2025 CARLO RENOLDI GIOVANNI FRANCOLINI ha pronunciato la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da:
LISCIANDRELLO MARIO nato a CASTELDACCIA il 09/01/1955 CIRAFICI ELENA nato a MISILMERI il 10/12/1958 avverso la sentenza del 22/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che Elena Cirafici e Mario Lisciandrello ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen.; - che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge per il mancato riconoscimento della esimente di cui all'art. 54 cod. pen. - è manifestamente infondato perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, atteso che la situazione di indigenza non è di per sé idonea ad integrare la scriminante dello stato di necessità, per difetto degli elementi dell'attualità e dell'inevitabilità del pericolo, atteso che alle esigenze delle persone che versano in tale stato è possibile provvedere per mezzo degli istituti di assistenza sociale (Sez. 5, n. 3967 del 13/07/2015 - dep. 29/01/2016, Petrache, Rv. 265888); la scriminante dello stato di necessità, infatti, postula il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non scongiurabile se non attraverso l'atto penalmente illecito, e non può quindi applicarsi a reati asseritamente provocati da uno stato di bisogno economico, qualora ad esso possa comunque ovviarsi attraverso comportamenti non criminalmente rilevanti (Sez. 3, n. 35590 del 11/05/2016, Rv. 267640, con specifico riguardo al furto di energia elettrica, Sez. 5, n. 994 del 13.10.2017, dep. 2018, Fiorenti, n.m.); - che il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso - che denunziano violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio - sono indeducibili perché si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (cfr. pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata), alla luce della rilevata genericità delle allegazioni difensive (in relazione alla prospettata esistenza di un unitario programma criminoso, anche alla luce della significativa distanza temporale), della prognosi negativa formulata (in considerazione dei precedenti emersi a carico dell'imputato) e della discrezionalità propria del giudizio di bilanciamento (della quale la Corte territoriale ha dato conto attraverso l'indicazione dei relativi criteri); - che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. 2 P.Q.MP.Q.M