Ordinanza — n. 11082/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAORDINANZA sul ricorso proposto da: HUDOROVIC MANOLO nato a SEGRATE il 08/09/1993 avverso la sentenza del 02/07/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e - che Manolo Hudorovic ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano, che ha sostanzialmente confermato la condanna pronunciata in primo grado per i reati di cui agli artt. 56, 624 e 625, n. 2 cod. pen. (riformandola solo in termini di trattamento sanzionatorio); - che l'unico motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione quanto al riconoscimento dell'imputato - è generico perché in sede di legittimità non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, qualora risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata) ed in assenza di deduzioni sulla decisività di quei rilievi, ove siano logicamente incompatibili con la decisione adottata; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 11082/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 56, 624 e 625, n. 2 cod. pen. (riformandola solo in termini di trattamento sanzionatorio); - che l'unico motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione quanto al riconoscimento dell'imputato - è generico perché in sede di legittimità non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, qualora risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata) ed in assenza di deduzioni sulla decisività di quei rilievi, ove siano logicamente incompatibili con la decisione adottata; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUDOROVIC MANOLO nato a SEGRATE il 08/09/1993 avverso la sentenza del 02/07/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che Manolo Hudorovic ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano, che ha sostanzialmente confermato la condanna pronunciata in primo grado per i reati di cui agli artt. 56, 624 e 625, n. 2 cod. pen. (riformandola solo in termini di trattamento sanzionatorio); - che l'unico motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione quanto al riconoscimento dell'imputato - è generico perché in sede di legittimità non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, qualora risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata) ed in assenza di deduzioni sulla decisività di quei rilievi, ove siano logicamente incompatibili con la decisione adottata; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE -- 11082.Composta da: MARIA TERESA BELMONTE - Presidente - Ord. n. sez. 3103/2026 ALESSANDRINA TUDINO CC - 25/02/2026 MICHELE CUOCO - Relatore - R.G.N. 37783/2025 CARLO RENOLDI GIOVANNI FRANCOLINI ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUDOROVIC MANOLO nato a SEGRATE il 08/09/1993 avverso la sentenza del 02/07/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che Manolo Hudorovic ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano, che ha sostanzialmente confermato la condanna pronunciata in primo grado per i reati di cui agli artt. 56, 624 e 625, n. 2 cod. pen. (riformandola solo in termini di trattamento sanzionatorio); - che l'unico motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione quanto al riconoscimento dell'imputato - è generico perché in sede di legittimità non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, qualora risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata) ed in assenza di deduzioni sulla decisività di quei rilievi, ove siano logicamente incompatibili con la decisione adottata; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MP.Q.M