Italian Supreme Court dismisses appeal on procedural grounds and alternative fact interpretation regarding private residence definition.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a different legal qualification of the facts, claiming the property was not a private residence, but this argument was rejected as raised for the first time and based on an alternative reading of evidence. The court upheld the lower court's finding that the property's intrinsic characteristics and intended use for private life activities satisfied the definition of a private residence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal raising a new ground of fact or an alternative interpretation of evidence is inadmissible if it lacks a specific indication of the lower court's errors in evaluating the case.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELLEGRINI ALESSIO nato a ROMA il 15/02/1974 avverso la sentenza del 09/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che Alessio Pellegrini ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Roma, confermando la condanna pronunciata in primo grado, lo ha ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 110 e 624-bis cod. pen.; - che l'unico motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge in relazione alla diversa qualificazione giuridica del fatto - è indeducibile sia perché proposto per la prima volta in questa sede (quanto alla dedotta occupazione dell'immobile), sia perché si risolve in una lettura alternativa delle fonti probatorie, invocando un apprezzamento in fatto estraneo al sindacato di legittimità in quanto avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali logicamente valorizzate dalla Corte d'appello (cfr. pag. 4 e 5 della sentenza impugnata); d'altronde, integra la nozione di privata dimora l'immobile che, seppure non abitato, sia, per caratteristiche intrinseche e destinazione, funzionalmente destinato allo svolgimento di atti della vita privata (Sez. 5 - n. 8346 del 09/01/2025 Rv. 287569); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: 1 1078 - 26 MARIA TERESA BELMONTE - Presidente - Ord. n. sez. 3030/2026 ALESSANDRINA TU DINO CC - 25/02/2026 MICHELE CUOCO - Relatore - R.G.N. 34559/2025 CARLO RENOLDI GIOVANNI FRANCOLINI ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELLEGRINI ALESSIO nato a ROMA il 15/02/1974 avverso la sentenza del 09/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che Alessio Pellegrini ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Roma, confermando la condanna pronunciata in primo grado, lo ha ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 110 e 624-bis cod. pen.; - che l'unico motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge in relazione alla diversa qualificazione giuridica del fatto - è indeducibile sia perché proposto per la prima volta in questa sede (quanto alla dedotta occupazione dell'immobile), sia perché si risolve in una lettura alternativa delle fonti probatorie, invocando un apprezzamento in fatto estraneo al sindacato di legittimità in quanto avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali logicamente valorizzate dalla Corte d'appello (cfr. pag. 4 e 5 della sentenza impugnata); d'altronde, integra la nozione di privata dimora l'immobile che, seppure non abitato, sia, per caratteristiche intrinseche e destinazione, funzionalmente destinato allo svolgimento di atti della vita privata (Sez. 5 - n. 8346 del 09/01/2025 Rv. 287569); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.MP.Q.M