Italian Supreme Court dismisses appeal against conviction for theft, rejecting alternative evidence interpretation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Eustachio Eros Stagno inadmissible, upholding his conviction for theft under Article 612 of the Penal Code. The appellant argued for a violation of law and flawed reasoning regarding criminal responsibility, but the court found these arguments merely reiterated points already rejected at the appellate level. The court emphasized that the victim's statement can serve as the sole basis for criminal liability if its credibility is rigorously verified, distinguishing it from witness testimony.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 192, comma 3, cod. proc. pen.; The victim's statement may legitimately found criminal liability without corroborating evidence, provided the court rigorously verifies the declarant's subjective credibility and the intrinsic reliability of the narrative.
Parole chiave
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ORDINANZA sul ricorso proposto da: STAGNO EUSTACHIO EROS nato a MATERA il 22/01/1999 avverso la sentenza del 26/02/2025 della CORTE APPELLO di POTENZA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che Eustachio Eros Stagno ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Potenza, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all'art. 612 comma 2, in relazione all'art. 339 cod. pen.; - che il primo e il secondo motivo di ricorso - che denunziano violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità - sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata) e, comunque, integralmente versati in fatto risolvendosi in una lettura alternativa delle fonti probatorie ed invocando un apprezzamento in fatto estraneo al sindacato di legittimità in quanto avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dalla Corte territoriale; d'altronde, le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez.
U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'arte, Rv. 253214); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE 11077 - 26 Composta da: MARIA TERESA BELMONTE - Presidente - Ord. n. sez. 3029/2026 ALESSANDRINA TUDINO CC - 25/02/2026 MICHELE CUOCO - Relatore - R.G.N. 34531/2025 CARLO RENOLDI GIOVANNI FRANCOLINI ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da:
STAGNO EUSTACHIO EROS nato a MATERA il 22/01/1999 avverso la sentenza del 26/02/2025 della CORTE APPELLO di POTENZA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che Eustachio Eros Stagno ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Potenza, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all'art. 612 comma 2, in relazione all'art. 339 cod. pen.; - che il primo e il secondo motivo di ricorso - che denunziano violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità - sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata) e, comunque, integralmente versati in fatto risolvendosi in una lettura alternativa delle fonti probatorie ed invocando un apprezzamento in fatto estraneo al sindacato di legittimità in quanto avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dalla Corte territoriale; d'altronde, le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez.
U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'arte, Rv. 253214); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MP.Q.M