Italian Court dismisses appeal on counterfeit currency conviction, upholding grossness and intent findings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal by Antonio Balsano inadmissible, rejecting his challenges regarding the existence of the crime and the statutory mitigation clause. The court affirmed that the counterfeiting was sufficiently obvious to common discernment and that the defendant's intent to circulate the fake money was logically deduced from the quantity and storage of the notes. Consequently, the conviction for the crime of counterfeiting currency was upheld with the minimum statutory sentence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 455 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: The court held that the grossness of counterfeiting is judged by common discernment without specialized knowledge, and intent is deduced from convergent symptoms like note quantity and lack of proven legal purpose.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALSANO ANTONIO nato a TORINO il 14/01/1988 avverso la sentenza del 19/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;,
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che Antonio Balsano ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte dì appello di Torino, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all'art. 455 cod. pen.; - che il primo e il terzo motivo di ricorso - che denunziano violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza del reato, sia sotto il profilo oggettivo, che sotto quello soggettivo - sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito con argomentazioni con le quali la difesa non si confronta (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); peraltro:
a) la grossolanità della contraffazione, che dà luogo al reato impossibile, si apprezza solo quando il falso sia ictu ocu/i riconoscibile da qualsiasi persona di comune discernimento ed avvedutezza e non si debba far riferimento né alle particolari cognizioni ed alla competenza specifica di soggetti qualificati, né alla straordinaria diligenza di cui alcune persone possono esser dotate ( ex multis, Sez. 5, n. 6873 del 06/10/2015, dep. 2016, Carillo, Rv. 266417) e la Corte territoriale ha dato atto dell'intervento della Banca d'Italia ai fini dell'accertamento della falsità;
b) l'elemento psicologico del reato consiste nella finalità di mettere in circolazione la falsa moneta, ricevuta in mala fede, che può essere liberamente, purché logicamente, desunto da qualsiasi elemento sintomatico, anche dal numero delle banconote, dalla comune modalità di conservazione, dal difetto di qualsiasi indicazione, da parte dell'imputato, in ordine alla provenienza delle dette banconote nonché di un qualunque diverso lecito fine della detenzione, trattandosi di elementi sintomatici e convergenti, e, quindi, valutabili, in concorso di altri elementi, nel riconoscimento del dolo (Sez. 5, n. 10539 del 31/10/2014, dep. 2015, Iandolo, Rv. 262684;
Sez. 5, n. 5617 del 14/04/2000, Rv. 216305); - che il secondo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. - è indeducibile, in quanto si risolve in una differente valutazione del giudizio di tenuità del fatto, logicamente prospettato dalla Corte territoriale che, con motivazione esente dai descritti vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 3); - che il quarto motivo di ricorso è indeducibile, in quanto la pena base è stata determinata nel minimo (anni uno e mesi sei di reclusione, pari alla metà della pena prevista dall'art. 453 cod. pen., al quale il 455 rinvia ai fini sanzionatori), la diminuzione di pena per le riconosciute circostanze attenuanti è stata determinata nella sua massima estensione e, con la riduzione per il rito, si è giunti 2all'irrogazione di mesi otto di reclusione; né la difesa indica elementi ulteriori e differenti fondanti l'invocata rideterminazione; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE - 26 Composta da: 11074MARIA TERESA BELMONTE - Presidente - Ord. n. sez. 3026/2026 ALESSANDRINA TUDINO CC - 25/02/2026 MICHELE CUOCO - Relatore - R.G.N. 34317/2025 CARLO RENOLDI GIOVANNI FRANCOLINI ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALSANO ANTONIO nato a TORINO il 14/01/1988 avverso la sentenza del 19/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;,
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che Antonio Balsano ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte dì appello di Torino, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all'art. 455 cod. pen.; - che il primo e il terzo motivo di ricorso - che denunziano violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza del reato, sia sotto il profilo oggettivo, che sotto quello soggettivo - sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito con argomentazioni con le quali la difesa non si confronta (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); peraltro:
a) la grossolanità della contraffazione, che dà luogo al reato impossibile, si apprezza solo quando il falso sia ictu ocu/i riconoscibile da qualsiasi persona di comune discernimento ed avvedutezza e non si debba far riferimento né alle particolari cognizioni ed alla competenza specifica di soggetti qualificati, né alla straordinaria diligenza di cui alcune persone possono esser dotate ( ex multis, Sez. 5, n. 6873 del 06/10/2015, dep. 2016, Carillo, Rv. 266417) e la Corte territoriale ha dato atto dell'intervento della Banca d'Italia ai fini dell'accertamento della falsità;
b) l'elemento psicologico del reato consiste nella finalità di mettere in circolazione la falsa moneta, ricevuta in mala fede, che può essere liberamente, purché logicamente, desunto da qualsiasi elemento sintomatico, anche dal numero delle banconote, dalla comune modalità di conservazione, dal difetto di qualsiasi indicazione, da parte dell'imputato, in ordine alla provenienza delle dette banconote nonché di un qualunque diverso lecito fine della detenzione, trattandosi di elementi sintomatici e convergenti, e, quindi, valutabili, in concorso di altri elementi, nel riconoscimento del dolo (Sez. 5, n. 10539 del 31/10/2014, dep. 2015, Iandolo, Rv. 262684;
Sez. 5, n. 5617 del 14/04/2000, Rv. 216305); - che il secondo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. - è indeducibile, in quanto si risolve in una differente valutazione del giudizio di tenuità del fatto, logicamente prospettato dalla Corte territoriale che, con motivazione esente dai descritti vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 3); - che il quarto motivo di ricorso è indeducibile, in quanto la pena base è stata determinata nel minimo (anni uno e mesi sei di reclusione, pari alla metà della pena prevista dall'art. 453 cod. pen., al quale il 455 rinvia ai fini sanzionatori), la diminuzione di pena per le riconosciute circostanze attenuanti è stata determinata nella sua massima estensione e, con la riduzione per il rito, si è giunti 2all'irrogazione di mesi otto di reclusione; né la difesa indica elementi ulteriori e differenti fondanti l'invocata rideterminazione; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.MP.Q.M