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Ordinanza — n. 11010/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding criminal continuance, ruling lower court's factual assessment of separate crimes was correct.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11010/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal by Massimiliano De Rosa inadmissible, rejecting his request to apply the rule of criminal continuance under Article 81 of the Penal Code. The appellant argued for a violation of law and defective reasoning regarding the lack of a continuance bond between four convictions. The court found the lower court's decision manifestly unfounded because the significant time gaps, different locations, and distinct nature of the crimes demonstrated autonomous criminal resolutions rather than a single planned scheme.

Regesto Legislator

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Art. 81 cod. pen.; The rule of criminal continuance requires proof of a single criminal plan encompassing all offenses; its absence due to temporal distance, different locations, and varying crime natures establishes autonomous criminal resolutions, validating the lower court's rejection of the continuance bond.

Parole chiave

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criminal continuance Article 81 Penal Code autonomous criminal resolutions inadmissible appeal separate criminal acts criminal planning procedural inadmissibility concorso materiale di reati

Disposizioni normative citate

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Art. 81 cod. pen.
art. 81 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062
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Testo completo

ORDINANZASul ricorso proposto da:De Rosa Massimiliano nato a NAPOLI il 08/08/1984avverso l'ordinanza del 04/11/2025 della Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco;Rilevato che con il provvedimento impugnato la Corte di Appello di Napoli, in funzionedi giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza proposta da di Massimiliano De Rosa diapplicare la disciplina di cui all’art. 81 cod. pen. tra i fatti oggetto di quattro diverse sentenzedi condanna;Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazionequanto alla ritenuta insussistenza del vincolo della continuazione;Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il provvedimentoimpugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinatidalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta alriconoscimentodella continuazione tra tutti i reati indicati nell’istanza, con rilievo decisivo, l’assenza dicircostanze da cui desumere che il predetto, sin dalla consumazione del primo reato, avesseprogrammato, sia pure nelle linee generali richieste dall’art. 81, secondo comma, cod. pen.,anche quelli successivi, tenuto conto della significativa distanza temporale intercorsa tra diessi, dei differenti luoghi di consumazione e della diversa natura dei medesimi nonché dellanon totale coincidenza dei concorrenti per cui i reati commessi sono riconducibili adautonome risoluzioni criminose;Considerato che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitano unalettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione dasovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice dell’esecuzione;Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte,anche tese a sollecitare una diversa lettura, non sono consentite e sono comunquemanifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601;

Sez.2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - alversamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delleammende.CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11010/2026Roma, lì, 23/03/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta daRAFFAELLO MAGI - Presidente - Ord. n. sez. 4323/2026MARCO MARIA MONACO - Relatore - CC - 12/03/2026CARMINE RUSSO R.G.N. 40718/2025TERESA GRIECOALDO NATALINIha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:De Rosa Massimiliano nato a NAPOLI il 08/08/1984avverso l'ordinanza del 04/11/2025 della Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco;Rilevato che con il provvedimento impugnato la Corte di Appello di Napoli, in funzionedi giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza proposta da di Massimiliano De Rosa diapplicare la disciplina di cui all’art. 81 cod. pen. tra i fatti oggetto di quattro diverse sentenzedi condanna;Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazionequanto alla ritenuta insussistenza del vincolo della continuazione;Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il provvedimentoimpugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinatidalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta alriconoscimentodella continuazione tra tutti i reati indicati nell’istanza, con rilievo decisivo, l’assenza dicircostanze da cui desumere che il predetto, sin dalla consumazione del primo reato, avesseprogrammato, sia pure nelle linee generali richieste dall’art. 81, secondo comma, cod. pen.,anche quelli successivi, tenuto conto della significativa distanza temporale intercorsa tra diessi, dei differenti luoghi di consumazione e della diversa natura dei medesimi nonché dellanon totale coincidenza dei concorrenti per cui i reati commessi sono riconducibili adautonome risoluzioni criminose;Considerato che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitano unalettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione dasovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice dell’esecuzione;Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte,anche tese a sollecitare una diversa lettura, non sono consentite e sono comunquemanifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601;

Sez.2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - alversamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO MARIA MONACO RAFFAELLO MAGIP.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO MARIA MONACO RAFFAELLO MAGI