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Ordinanza — n. 11009/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to failure to sign legal documents by a qualified special defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11009/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant, Souid Hedi, filed a request to overturn a surveillance court order expelling him from Italy without engaging a qualified defense attorney. The court ruled that Article 613 of the Code of Criminal Procedure mandates such documents be signed by a lawyer on the special register, a requirement the appellant failed to meet. Consequently, the procedural defect rendered the appeal void, resulting in the dismissal of the request and financial penalties.

Regesto Legislator

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Art. 613 cod. proc. pen.; Art. 16 t.u.i.; The appeal is inadmissible if the petition, memorials, or new grounds are not signed by a defense attorney inscribed on the special register of the Court of Cassation.

Parole chiave

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inadmissible appeal special defense attorney Code of Criminal Procedure procedural defect court costs and fine expulsion order qualified legal counsel revoca dell'opposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen.
L. 23/6/2017 n. 103
Art. 16 t.u.i.
art 613 cod. proc. pen
16 tui;Rilevato che il ricorso è stato proposto con dichiarazione rilasciata all’Ufficio Matricoladella Casa di Reclusione di Civitavecchia e con atto redatto e sottoscritto dal condannatodepositatoRilevato che l'art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L.
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Testo completo

ORDINANZASul ricorso proposto da:Souid Hedi nato a (TUNISIA) il 30/03/1970avverso l'ordinanza del 19/03/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Romaudita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco;Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di sorveglianza di Roma harigettato l’opposizione proposta da Souid Hedi avverso il provvedimento del mnagistrato disorveglianza che aveva disposto la sua espulsione ex art. 16 tui;Rilevato che il ricorso è stato proposto con dichiarazione rilasciata all’Ufficio Matricoladella Casa di Reclusione di Civitavecchia e con atto redatto e sottoscritto dal condannatodepositatoRilevato che l'art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103,prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbanoessere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione;Ritenuto che il ricorso è pertanto inammissibile;Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - alversamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delleammende.CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11009/2026Roma, lì, 23/03/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta daRAFFAELLO MAGI - Presidente - Ord. n. sez. 4320/2026MARCO MARIA MONACO - Relatore - CC - 12/03/2026CARMINE RUSSO R.G.N. 40657/2025TERESA GRIECOALDO NATALINIha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:Souid Hedi nato a (TUNISIA) il 30/03/1970avverso l'ordinanza del 19/03/2025 del TRIB.

SORVEGLIANZA di Romaudita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco;Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di sorveglianza di Roma harigettato l’opposizione proposta da Souid Hedi avverso il provvedimento del mnagistrato disorveglianza che aveva disposto la sua espulsione ex art. 16 tui;Rilevato che il ricorso è stato proposto con dichiarazione rilasciata all’Ufficio Matricoladella Casa di Reclusione di Civitavecchia e con atto redatto e sottoscritto dal condannatodepositatoRilevato che l'art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103,prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbanoessere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione;Ritenuto che il ricorso è pertanto inammissibile;Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - alversamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delleammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO MARIA MONACO RAFFAELLO MAGIP.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO MARIA MONACO RAFFAELLO MAGI