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Ordinanza — n. 11008/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming partial mental disorder instead of total insanity. Appeal rejected for non-compliance with statutory requirements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11008/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the appellate court erred in finding only a partial mental disorder rather than total insanity based on expert conclusions. The court rejected this claim because the lower court's reasoning was sufficient and the appeal failed to substantively address the specific arguments used in the original judgment.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it does not comply with the formal requirements of the law or if it fails to substantively address the arguments used in the contested decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal partial mental disorder total insanity expert conclusions c.p.p. requirements

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez 2 n 27816 del 22/03/2019

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Testo completo

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rideterminazione della pena in anni cinque direclusione nei confronti di * *checon il primo motivo di ricorso si deduce la violazione delle disposizioni di cui agli artt85 88 89 cod penche con il secondo motivo si eccepiscono vizi motivazionali e l avvenuto travisamentodella prova con specifico riferimento alla valutazione delle conclusioni peritaliche in particolare il ricorrente deduce che i * di appello erroneamente valutate leconclusioni peritali hanno affermato l insussistenza del totale vizio di mente ritenendoconfigurabile soltanto il vizio parziale lì dove in presenza di una situazione di “incertezzaconoscitiva” sulla imputabilità come risultante dalla medesima perizia non avrebberopotuto escludere la piena infermitàCONSIDERATO IN DIRITTOConsiderato che la Corte di appello con motivazione puntuale ed esaustiva ha valutatonel suo complesso la relazione peritale pervenendo con iter argomentativo coerente elineare alla conclusione della insussistenza di un disturbo tale da escludere totalmente lacapacità di intendere e volere al momento del fattoche infatti in più parti della sentenza impugnata i giudici di merito dando conto delleosservazioni del perito rilevano la sussistenza di un quadro clinico del ricorrentecaratterizzato da una compromissione significativa ma non totale della capacità diinterpretare e decodificare in maniera coerente la realtà fornendo chiara spiegazione dellariconoscibilità del vizio parziale di mentechei motivi di ricorso confrontandosi solo parzialmente con gli argomenti utilizzati nelprovvedimento impugnato sono inammissibili limitandosi in maniera generica a lamentareuna presunta carenza o illogicità della motivazione Sez 2 n 27816 del 22/03/2019* Rv 276970 01che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali nonché valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti aescludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità al versamento dellasomma ritenuta congrua di euro tremila in favore della cassa delle ammendeCORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 11008/2026196/2003 e ss mm Roma lì 23/03/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da* * Presidente * n sez 4309/2026* * MONACO CC 12/03/2026* * R G N 40541/2025* * Relatore* *ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * nato a CROTONE il 28/10/1971avverso la sentenza del 30/04/2025 della Corte d appello di Leccedato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * *RITENUTO IN FATTORitenuto che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Lecce decidendo insede di rinvio ha riformato la sentenza del Giudice di primo grado con 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determinazione della causa di inammissibilità al versamento dellasomma ritenuta congrua di euro tremila in favore della cassa delle ammende P Q MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammendeCosì è deciso 12/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE* E GLI * DATI IDENTIFICATIVI A * DELL ART 52 D LGS196/03 E SS MMP Q MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammendeCosì è deciso 12/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE* E GLI * DATI IDENTIFICATIVI A * DELL ART 52 D LGS196/03 E SS MM