Italian Supreme Court dismisses appeal against revocation of home detention due to criminal contacts and car possession.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant, Perla Stepich, challenged the revocation of her home detention, arguing legal violations and poor reasoning regarding her personal conditions. The court rejected these claims, finding the lower tribunal's decision logically sound based on her specific contacts with criminal environments and possession of a car used in a murder attempt.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals against revocation of home detention are inadmissible if they merely request an alternative reading of procedural elements without substantiating new facts or demonstrating logical flaws in the original decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZASul ricorso proposto da:Stepich Perla nato a CITTADELLA il 20/07/1989avverso l'ordinanza del 04/11/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Veneziadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco;Rilevato che con il provvedimento impugnato che il Tribunale di sorveglianza diVenezia ha revocato la detenzione domiciliare, a suo tempo concessa a Perla Stepich acausa delle condotte da lei poste in essere nel corso della misura alternativa e, inparticolare, per essere stata trovata in possesso di una autovettura utilizzata poco prima perun omicidio, affidatale per occultarla e della quale aveva tentato di far sparire le tracce disangue presenti al suo interno;Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge il vizio di motivazionechesarebbe apparente anche con riferimento alle condizioni personali della ricorrente e altravisamento della relazione dell’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna;Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto l’ordinanza impugnata,con motivazione adeguata ed esente da vizi logici, ha fondato la revoca della misura inragione di comportanti specifici e gravi, comprovanti la sussistenza di contatti della donnacon ambienti criminali tenuto anche conto degli sporadici contatti da lei serbati con l’U.E.P.E. nel corso della carcerazione;Rilevato che la ricorrente, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio dimotivazione, sollecita in modo inammissibile una lettura alternativa degli elementiprocessuali, rispetto a quella coerentemente svolta dal Tribunale di sorveglianza perrevocare la detenzione domiciliare;Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte,anche tese a sollecitare una diversa lettura, non sono consentite e sono comunquemanifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601;
Sez.2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - alversamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delleammende.CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11006/2026Roma, lì, 23/03/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta daRAFFAELLO MAGI - Presidente - Ord. n. sez. 4304/2026MARCO MARIA MONACO - Relatore - CC - 12/03/2026CARMINE RUSSO R.G.N. 40522/2025TERESA GRIECOALDO NATALINIha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:Stepich Perla nato a CITTADELLA il 20/07/1989avverso l'ordinanza del 04/11/2025 del TRIB.
SORVEGLIANZA di Veneziadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco;Rilevato che con il provvedimento impugnato che il Tribunale di sorveglianza diVenezia ha revocato la detenzione domiciliare, a suo tempo concessa a Perla Stepich acausa delle condotte da lei poste in essere nel corso della misura alternativa e, inparticolare, per essere stata trovata in possesso di una autovettura utilizzata poco prima perun omicidio, affidatale per occultarla e della quale aveva tentato di far sparire le tracce disangue presenti al suo interno;Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge il vizio di motivazionechesarebbe apparente anche con riferimento alle condizioni personali della ricorrente e altravisamento della relazione dell’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna;Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto l’ordinanza impugnata,con motivazione adeguata ed esente da vizi logici, ha fondato la revoca della misura inragione di comportanti specifici e gravi, comprovanti la sussistenza di contatti della donnacon ambienti criminali tenuto anche conto degli sporadici contatti da lei serbati con l’U.E.P.E. nel corso della carcerazione;Rilevato che la ricorrente, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio dimotivazione, sollecita in modo inammissibile una lettura alternativa degli elementiprocessuali, rispetto a quella coerentemente svolta dal Tribunale di sorveglianza perrevocare la detenzione domiciliare;Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte,anche tese a sollecitare una diversa lettura, non sono consentite e sono comunquemanifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601;
Sez.2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - alversamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO MARIA MONACO RAFFAELLO MAGIP.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO MARIA MONACO RAFFAELLO MAGI