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Ordinanza — n. 11004/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against plea bargain sentence for generic lack of acquittal reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11004/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Francesco Morelli inadmissible under Article 610 of the Code of Criminal Procedure. Morelli challenged the second-instance court's application of a plea bargain sentence, arguing a lack of reasoning regarding acquittal grounds and legal qualification. The court rejected these claims, holding that once an accused waives appeal grounds, the second-instance judge is not required to address acquittal conditions or absolute nullities.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: In plea bargain appeals, the second-instance judge is not required to address acquittal conditions or waived grounds, limiting review to non-waived issues.

Parole chiave

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plea bargain appeal waived appeal grounds acquittal conditions second instance reasoning inadmissible appeal procedural waiver legal qualification ritiro della querela penale

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
274522);Considerato che occorre ribadire il consolidato orientamento della giurisprudenza diquesta Corte, secondo cui, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso incassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis, cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
pen.;Rilevato che con il ricorso si deduce, peraltro in temini del tutto generici, vizio dimotivazione rispetto alla mancata pronuncia di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod.proc.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
944 del 23/10/2019, Rv.278170);Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, deplano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
pen., e che il ricorrente deve esserecondannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle speseprocessuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delleammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost.
Corte Cost. n. 186 del 2000
art. 599-bis cod.proc. pen
274522);Considerato che occorre ribadire il consolidato orientamento della giurisprudenza diquesta Corte, secondo cui, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso incassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis, cod.
art. 129 cod.proc. pen
pen.;Rilevato che con il ricorso si deduce, peraltro in temini del tutto generici, vizio dimotivazione rispetto alla mancata pronuncia di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod.proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
pen., e che il ricorrente deve esserecondannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle speseprocessuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delleammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., sez. V, 19.3.2018, n. 15505
Cass., sez. V, 19.3.2018, n. 15505, Rv.
Cass., sez. V, 4.6.2018, n. 29243
Cass., Sez. IV, n. 52803, 14.9.2018
273194; Cass., Sez. IV, n. 52803, 14.9.2018, Rv.
Cass., Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
pen., e, altresì, a vizi attinenti alladeterminazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, inquanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (cfr.Cass., Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv.
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Testo completo

ORDINANZASul ricorso proposto da:Morelli Francesco nato a BARI il 11/12/1994avverso la sentenza del 19/06/2025 della Corte d'appello di Lecceudita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco;Rilevato che con il provvedimento impugnato la Corte di appello di Lecce haapplicato a Francesco Morelli la pena dallo stesso richiesta ai sensi dell’art. 599-bis cod.proc. pen.;Rilevato che con il ricorso si deduce, peraltro in temini del tutto generici, vizio dimotivazione rispetto alla mancata pronuncia di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod.proc. pen. ed alla qualificazione giuridica del fatto;Rilevato che, secondo l'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, aseguito della reintroduzione del c.d. 'patteggiamento in appello' ad opera dell'art.1, comma56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiestaformulata a norma del nuovo art. 599-bis, cod. proc. pen., non deve motivare sul mancatoproscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129, cod. proc. pen., nésull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, acausa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbiarinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto dirinuncia (cfr.

Cass., sez. V, 19.3.2018, n. 15505, Rv. 272853; Cass., sez. V, 4.6.2018, n.29243, Rv. 273194; Cass., Sez. IV, n. 52803, 14.9.2018, Rv. 274522);Considerato che occorre ribadire il consolidato orientamento della giurisprudenza diquesta Corte, secondo cui, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso incassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis, cod. proc. pen., che deduca motivirelativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso delpubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice,mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazionedelle condizioni dì proscioglimento ex art. 129, cod. proc. pen., e, altresì, a vizi attinenti alladeterminazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, inquanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (cfr.Cass., Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170;

Cass., Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv.278170);Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, deplano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e che il ricorrente deve esserecondannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle speseprocessuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delleammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186del 2000);CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11004/2026Roma, lì, 23/03/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta daRAFFAELLO MAGI - Presidente - Ord. n. sez. 4297/2026MARCO MARIA MONACO - Relatore - CC - 12/03/2026CARMINE RUSSO R.G.N. 40507/2025TERESA GRIECOALDO NATALINIha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:Morelli Francesco nato a BARI il 11/12/1994avverso la sentenza del 19/06/2025 della Corte d'appello di Lecceudita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco;Rilevato che con il provvedimento impugnato la Corte di appello di Lecce haapplicato a Francesco Morelli la pena dallo stesso richiesta ai sensi dell’art. 599-bis cod.proc. pen.;Rilevato che con il ricorso si deduce, peraltro in temini del tutto generici, vizio dimotivazione rispetto alla mancata pronuncia di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod.proc. pen. ed alla qualificazione giuridica del fatto;Rilevato che, secondo l'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, aseguito della reintroduzione del c.d. 'patteggiamento in appello' ad opera dell'art.1, comma56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiestaformulata a norma del nuovo art. 599-bis, cod. proc. pen., non deve motivare sul mancatoproscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129, cod. proc. pen., nésull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, acausa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbiarinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto dirinuncia (cfr.

Cass., sez. V, 19.3.2018, n. 15505, Rv. 272853; Cass., sez. V, 4.6.2018, n.29243, Rv. 273194; Cass., Sez. IV, n. 52803, 14.9.2018, Rv. 274522);Considerato che occorre ribadire il consolidato orientamento della giurisprudenza diquesta Corte, secondo cui, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso incassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis, cod. proc. pen., che deduca motivirelativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso delpubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice,mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazionedelle condizioni dì proscioglimento ex art. 129, cod. proc. pen., e, altresì, a vizi attinenti alladeterminazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, inquanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (cfr.Cass., Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170;

Cass., Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv.278170);Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, deplano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e che il ricorrente deve esserecondannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle speseprocessuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delleammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186del 2000); P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO MARIA MONACO RAFFAELLO MAGIP.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO MARIA MONACO RAFFAELLO MAGI