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Ordinanza — n. 11003/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on continued offense sentencing, ruling detailed motivation unnecessary for minor increases.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11003/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal by Renzo Cogoni inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Cogoni challenged the Court of Appeal's recognition of a continued offense and its specific sentencing calculation, alleging legal violations and lack of detailed reasoning. The Court ruled that when sentencing increases for satellite offenses are minor, the trial judge is not required to provide specific detailed motivation, rendering the appellant's complaints manifestly unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 132 cod. pen.; In cases of continued offenses, the trial judge is not obliged to provide specific and detailed motivation when calculating sentencing increases for satellite offenses if they are of minor magnitude, thereby excluding any abuse of the discretionary power conferred by the statute.

Parole chiave

Generato dall'IA
continued offense sentencing discretion minor increases lack of motivation inadmissible appeal Italian Criminal Code procedural economy adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Rv. 284005 - 01
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062
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Testo completo

ORDINANZASul ricorso proposto da:Cogoni Renzo nato a CAGLIARI il 16/12/1972avverso l'ordinanza del 04/11/2025 della Corte d'appello di Cagliaridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco;Rilevato che con il provvedimento impugnato la Corte di appello di Cagliari, in funzionedi giudice dell’esecuzione, ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati per i quali ilricorrente Renzo Cogoni è stato condannato con le due sentenze indicate nella originariadomanda;Rilevato che il condannato lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in cuisarebbe incorsa la Corte territoriale nella rideterminazione del trattamento sanzionatorio aseguito dell’avvenuto riconoscimento della continuazione;Ritenuto che il ricorso sollecita apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimitàe, laddove denuncia violazione di legge e vizi motivazionali, è comunque manifestamenteinfondato;Considerato, infatti, che in tema di reato continuato, il giudice di merito, nel calcolarel'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto arendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità,essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art.132 cod. pen. (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Rv. 284005 - 01);Rilevato che il provvedimento impugnato risulta conforme a tali principi avendoindividuato il reato base in quello concretamente sanzionato in modo più grave dal giudicedella cognizione (sentenza sub 1) indicando poi gli aumenti per i vari reati satellite dellasentenza n.2 in misura talmente contenuta (mesi due di reclusione ed euro 190,00 di multaper trenta reati e mesi quattro di reclusione ed euro 300,00 di multa per un singolo reatosatellite) da non richiedere una specifica motivazione;Ritenuto in conclusione che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questoesposte, anche tese a sollecitare una diversa lettura, non sono consentite e sono comunquemanifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601;

Sez.2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - alversamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delleammende.CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11003/2026Roma, lì, 23/03/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta daRAFFAELLO MAGI - Presidente - Ord. n. sez. 4296/2026MARCO MARIA MONACO - Relatore - CC - 12/03/2026CARMINE RUSSO R.G.N. 40506/2025TERESA GRIECOALDO NATALINIha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:Cogoni Renzo nato a CAGLIARI il 16/12/1972avverso l'ordinanza del 04/11/2025 della Corte d'appello di Cagliaridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco;Rilevato che con il provvedimento impugnato la Corte di appello di Cagliari, in funzionedi giudice dell’esecuzione, ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati per i quali ilricorrente Renzo Cogoni è stato condannato con le due sentenze indicate nella originariadomanda;Rilevato che il condannato lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in cuisarebbe incorsa la Corte territoriale nella rideterminazione del trattamento sanzionatorio aseguito dell’avvenuto riconoscimento della continuazione;Ritenuto che il ricorso sollecita apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimitàe, laddove denuncia violazione di legge e vizi motivazionali, è comunque manifestamenteinfondato;Considerato, infatti, che in tema di reato continuato, il giudice di merito, nel calcolarel'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto arendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità,essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art.132 cod. pen. (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Rv. 284005 - 01);Rilevato che il provvedimento impugnato risulta conforme a tali principi avendoindividuato il reato base in quello concretamente sanzionato in modo più grave dal giudicedella cognizione (sentenza sub 1) indicando poi gli aumenti per i vari reati satellite dellasentenza n.2 in misura talmente contenuta (mesi due di reclusione ed euro 190,00 di multaper trenta reati e mesi quattro di reclusione ed euro 300,00 di multa per un singolo reatosatellite) da non richiedere una specifica motivazione;Ritenuto in conclusione che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questoesposte, anche tese a sollecitare una diversa lettura, non sono consentite e sono comunquemanifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601;

Sez.2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - alversamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO MARIA MONACO RAFFAELLO MAGIP.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO MARIA MONACO RAFFAELLO MAGI