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Ordinanza — n. 11002/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against parole suspension due to manifestly unfounded grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11002/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal against the suspension of parole ineligibility manifestly unfounded and inadmissible. The appellant argued that the lower court erred in evaluating the long history of domestic violence and the removal of his firearm, claiming these factors warranted a different reading of the evidence. The court rejected these arguments, ruling that the lower tribunal's assessment of the crime's gravity and the lack of certainty regarding the appellant's compliance with safety measures was adequate and not subject to review at this stage.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 600 c.p.p.; Art. 52 d.lgs. 196/2003: The Supreme Court of Cassation declares an appeal inadmissible when the grounds are manifestly unfounded and seek to solicit a reading of the facts not permitted in this instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
parole suspension domestic violence manifestly unfounded inadmissible appeal procedural review safety measures criminal record

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 52 d.lgs. 196/2003

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1 n. 27264 del 14/01/2015
Sez. 6 n. 5465 del 04/11/2020

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Testo completo

!CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 11002/2026196/2003 e ss mm Roma lì 23/03/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da* * Presidente * n sez 4295/2026* * MONACO CC 12/03/2026* * R G N 40495/2025* * Relatore* *ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * nato a MONZA il 08/05/1974avverso l ordinanza del 21/10/2025 del * * di Milanodato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * *RITENUTO IN FATTORitenuto che con il provvedimento impugnato il Tribunale di * di Milanoha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale proposta nell interesse di* * che con il ricorso si deduce il vizio di motivazione evidenziando che il Tribunaleha erroneamente valutato gli elementi raccolti nell istruttoria e nella relazione di sintesiCONSIDERATO IN DIRITTOche la doglianza è manifestamente infondata in quanto il Tribunale di sorveglianzacon il riferimento alla gravità del reato commesso nel corso di un arco temporalesignificativamente lungo dal 2002 al 2023 commessi alla presenza dei figli minori anchepuntando la pistola alla tempia della moglie ha dato adeguato e coerente conto delle ragioniposte a fondamento del diniego della concessione delle istanze proposte dal condannato etale motivata conclusione resa considerando tutti gli elementi in atti non è sindacabile inquesta sede Sez 1 n 27264 del 14/01/2015 * Rv 264037 – 01che la deduzione difensiva con la quale si evidenzia l omessa valutazione dellacircostanza secondo cui al ricorrente è stata ritirata l arma in dotazione in quanto guardiagiurata non è profilo idoneo a disarticolare l adeguatezza della motivazione che evidenziaalla luce della relazione di sintesi come non vi sia certezza che il ricorrente abbia preso attodella gravità dei comportamenti assunti in ambito familiareche pertanto il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamenteinfondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentitain questa sede cfr Sez 6 n 5465 del 04/11/2020 dep 2021 F Rv 280601che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali nonché valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementidella somma ritenuta congrua di euro tremila in favore della cassa delle ammendeCORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 11002/2026196/2003 e ss mm Roma lì 23/03/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE 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pistola alla tempia della moglie ha dato adeguato e coerente conto delle ragioniposte a fondamento del diniego della concessione delle istanze proposte dal condannato etale motivata conclusione resa considerando tutti gli elementi in atti non è sindacabile inquesta sede Sez 1 n 27264 del 14/01/2015 * Rv 264037 – 01che la deduzione difensiva con la quale si evidenzia l omessa valutazione dellacircostanza secondo cui al ricorrente è stata ritirata l arma in dotazione in quanto guardiagiurata non è profilo idoneo a disarticolare l adeguatezza della motivazione che evidenziaalla luce della relazione di sintesi come non vi sia certezza che il ricorrente abbia preso attodella gravità dei comportamenti assunti in ambito familiareche pertanto il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamenteinfondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentitain questa sede cfr Sez 6 n 5465 del 04/11/2020 dep 2021 F Rv 280601che alla inammissibilità 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