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Ordinanza — n. 11001/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against probation denial due to lack of therapeutic progress and critical review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11001/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, upholding the Milan probation court's refusal to grant social service probation. The court found the lower tribunal's decision justified by the defendant's lack of serious therapeutic self-reflection and poor conduct in prison. Consequently, the appeal was rejected as manifestly unfounded, and the defendant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 94 DPR 309/1990; The court must conduct a complex evaluation of the defendant's dangerousness and the treatment's ability to ensure effective social reintegration, requiring proof of public health certification and a therapeutic program.

Parole chiave

Generato dall'IA
probation denial social service probation drug dependence therapeutic program dangerousness assessment inadmissible appeal court costs

Disposizioni normative citate

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Art. 94 DPR 309/1990
Art. 52 D.Lgs 196/03

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1 n. 53761 del 22/09/2014
Sez. 6 n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 2 n. 19411 del 12/03/2019

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Testo completo

!CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 11001/2026196/2003 e ss mm Roma lì 23/03/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da* * Presidente * n sez 4294/2026* * MONACO Relatore CC 12/03/2026* * R G N 40493/2025* *ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto daD amico * nato a PALERMO il 06/07/1993avverso l ordinanza del 14/10/2025 del * * di Milanodato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * * MonacoRilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di * di Milano harigettato la richiesta di * D * di applicare l affidamento in prova al serviziosociale ex art 94 D P R 309 del 1990Rilevato che con il ricorso in due distinti motivi si deduce la violazione di legge e il viziodi motivazione con specifico riferimento alla relazione dell * trattamentale allarelazione di sintesi e la violazione del diritto di difesaRilevato che le doglianze sono manifestamente infondate in quanto il Tribunale disorveglianza di Milano con motivazione adeguata e non manifestamente illogica ha ritenutola misura alternativa invocata dall odierno ricorrente non idonea a prevenire la commissionedi ulteriori reati per l assenza di un serio processo di revisione critica da parte delcondannato come confermato dal gruppo di osservazione e dalla irregolare condottaserbata in carcere dal condannatoConsiderato che tale motivazione è conforme ai principi indicati dalla giurisprudena dilegittimità per cui ai fini della concessione dell affidamento in prova al servizio socialerichiesto per ragioni curative ai sensi dell art 94 d P R 309/90 il condannato devedimostrare di essere tossicodipendente producendo la certificazione rilasciata da unastruttura sanitaria pubblica e di aver concordato un programma terapeutico e soprattuttoche il giudice è chiamato ad effettuare una complessa valutazione circa il probabileconseguimento delle finalità del programma terapeutico tenendo conto della pericolosità delcondannato e dell attitudine del trattamento a realizzare un suo effettivo reinserimentosociale ex multis Sez 1 n 53761 del 22/09/2014 * Rv 261982 – 01Ritenuto in conclusione che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questoesposte anche tese a sollecitare una diversa lettura non sono consentite e sono comunquemanifestamente infondate Sez 6 n 5465 del 04/11/2020 dep 2021 F Rv 280601 Sez2 n 19411 del 12/03/2019 * Rv 276062Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali nonché valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità alversamento della somma ritenuta congrua di euro tremila in favore della cassa delleammendeCORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 11001/2026196/2003 e ss mm Roma lì 23/03/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da* * Presidente * n sez 4294/2026* * MONACO Relatore CC 12/03/2026* * R G N 40493/2025* *ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto daD amico * nato a PALERMO il 06/07/1993avverso l ordinanza del 14/10/2025 del * * di Milanodato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * * MonacoRilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di * di Milano harigettato la richiesta di * D * di applicare l affidamento in prova al serviziosociale ex art 94 D P R 309 del 1990Rilevato che con 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alversamento della somma ritenuta congrua di euro tremila in favore della cassa delleammende P Q MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammendeCosì è deciso 12/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * MONACO * *IN * DI * DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE* E GLI * DATI IDENTIFICATIVI A * DELL ART 52 D LGS196/03 E SS MMP Q MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammendeCosì è deciso 12/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * MONACO * *IN * DI * DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE* E GLI * DATI IDENTIFICATIVI A * DELL ART 52 D LGS196/03 E SS MM