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Ordinanza — n. 10999/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses third-party opposition to vehicle confiscation due to lack of good faith evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10999/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Leonard Kurti's opposition to the confiscation of an Audi Q7 inadmissible and ordered him to pay court costs. Kurti, acting as a third party, argued that the lower court erred in finding a lack of good faith regarding the vehicle's illegal use. The Supreme Court rejected these claims, stating the trial judge correctly concluded Kurti knew his cousin was arrested and could no longer manage the car's commercialization, thus negating any claim of innocent possession.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 169 c.p.p.: A third party opposing the confiscation of assets must prove good faith and lack of knowledge of the illicit origin; failure to demonstrate these elements renders the opposition inadmissible.

Parole chiave

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confiscation of assets third party opposition good faith requirement illegal use of vehicle inadmissible appeal procedural costs criminal execution confisca del veicolo a motore

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 169 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019
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Testo completo

ORDINANZASul ricorso proposto da:Kurti Leonard nato a (ALBANIA) il 08/04/1991avverso l'ordinanza del 14/10/2025 del TRIBUNALE di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco;Rilevato che con il provvedimento impugnato il il Tribunale di Bologna, in funzione digiudice dell’esecuzione, ha respinto l’opposizione proposta da Leonard Kurti, quale terzointeressato, per ottenere la revoca della confisca dell’autovettura marca Audi modello Q7,con targa tedesca, disposta con sentenza del medesimo Tribunale il 21 novembre 2024nell’ambito del procedimento penale a carico di Fatmir Buddla;Rilevato che con il ricorso si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazionequanto alla ritenuta mancanza di prova della buona fede del ricorrente e la non conoscibilitàdell’uso illecito dell’autovettura;Rilevatole doglianze sono manifestamente infondate in quanto l’ordinanza impugnata,con motivazione adeguata ed esente da vizi logici, ha escluso la sussistenza della buonafede del terzo mancando alcuna prova circa la consegna dell’auto da parte dell’odiernoricorrente all’imputato per ragioni di commercializzazione del veicolo e della mancatarichiesta di restituzione della stessa autovettura quando Fatmir Buddla è stato arrestatonell’ottobre 2023 nell’’ambito di un altro procedimento penale;Ritenuto, inoltre, che il giudice dell’esecuzione ha evidenziato, senza incorrere inevidenti vizi logici, che Leonard Kurt era a conoscenza che il Buddla (peraltro, suo cugino)era a conoscenza del precedente arresto e che, ciò nonostante, aveva lasciato l’auto nelladisponibilità del predetto che, però, non poteva oggettivamente più occuparsi della suacommercializzazione;Rilevato che il ricorrente, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio dimotivazione, sollecita in modo inammissibile una lettura alternativa degli elementiprocessuali, rispetto a quella coerentemente svolta dal Tribunale per confermare la confiscadella autovettura;Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte,anche tese a sollecitare una diversa lettura, non sono consentite e sono comunquemanifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601;

Sez.2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - alversamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delleammende.CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 10999/2026Roma, lì, 23/03/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta daRAFFAELLO MAGI - Presidente - Ord. n. sez. 4281/2026MARCO MARIA MONACO - Relatore - CC - 12/03/2026CARMINE RUSSO R.G.N. 40246/2025TERESA GRIECOALDO NATALINIha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:Kurti Leonard nato a (ALBANIA) il 08/04/1991avverso l'ordinanza del 14/10/2025 del TRIBUNALE di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco;Rilevato che con il provvedimento impugnato il il Tribunale di Bologna, in funzione digiudice dell’esecuzione, ha respinto l’opposizione proposta da Leonard Kurti, quale terzointeressato, per ottenere la revoca della confisca dell’autovettura marca Audi modello Q7,con targa tedesca, disposta con sentenza del medesimo Tribunale il 21 novembre 2024nell’ambito del procedimento penale a carico di Fatmir Buddla;Rilevato che con il ricorso si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazionequanto alla ritenuta mancanza di prova della buona fede del ricorrente e la non conoscibilitàdell’uso illecito dell’autovettura;Rilevatole doglianze sono manifestamente infondate in quanto l’ordinanza impugnata,con motivazione adeguata ed esente da vizi logici, ha escluso la sussistenza della buonafede del terzo mancando alcuna prova circa la consegna dell’auto da parte dell’odiernoricorrente all’imputato per ragioni di commercializzazione del veicolo e della mancatarichiesta di restituzione della stessa autovettura quando Fatmir Buddla è stato arrestatonell’ottobre 2023 nell’’ambito di un altro procedimento penale;Ritenuto, inoltre, che il giudice dell’esecuzione ha evidenziato, senza incorrere inevidenti vizi logici, che Leonard Kurt era a conoscenza che il Buddla (peraltro, suo cugino)era a conoscenza del precedente arresto e che, ciò nonostante, aveva lasciato l’auto nelladisponibilità del predetto che, però, non poteva oggettivamente più occuparsi della suacommercializzazione;Rilevato che il ricorrente, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio dimotivazione, sollecita in modo inammissibile una lettura alternativa degli elementiprocessuali, rispetto a quella coerentemente svolta dal Tribunale per confermare la confiscadella autovettura;Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte,anche tese a sollecitare una diversa lettura, non sono consentite e sono comunquemanifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601;

Sez.2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - alversamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO MARIA MONACO RAFFAELLO MAGIP.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO MARIA MONACO RAFFAELLO MAGI