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Ordinanza — n. 10998/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal regarding probation application due to manifestly unfounded legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10998/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The lower court in Catania had rejected a request for probation under Article 94 of the 1990 Decree, citing the appellant's lack of therapeutic progress and failure to maintain contact with social services. The Court ruled that the appellant's complaints, which sought a different interpretation of the law, were manifestly unfounded and inappropriate for a review of legality.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 125 cod. proc. pen.; Art. 94 D.P.R. 309/1990: Appeals containing arguments aimed at soliciting a different legal interpretation or merit-based assessments are inadmissible if they are manifestly unfounded.

Parole chiave

Generato dall'IA
probation application inadmissible appeal manifestly unfounded review of legality therapeutic program court costs Italian criminal procedure

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 125 cod. proc. pen.
Art. 94 D.P.R. 309/1990

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1 n. 53761 del 22/09/2014
Sez. 6 n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 2 n. 19411 del 12/03/2019

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Testo completo

!CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 10998/2026196/2003 e ss mm Roma lì 23/03/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da* * Presidente * n sez 4276/2026* * MONACO Relatore CC 12/03/2026* * R G N 40173/2025* *ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * nato a * il 13/12/1982avverso l ordinanza del 29/10/2025 del * * di Cataniadato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * * MonacoRilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di sorveglianza di Catania harigettato la richiesta di applicazione dell affidamento in prova proposta di cui all art 94 D P R309 del 1990 da * *Rilevato che con il ricorso in due distinti motivi e con la memoria pervenuta il 6 marzo2026 si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt 125 codproc pen e ex art 94 D P R 309 del 1990Rilevato che le doglianze anche tese a sollecitare apprezzamenti di merito estranei algiudizio di legittimità sono comunque manifestamente infondate in quanto il Tribunale disorveglianza di Catania con motivazione adeguata e non manifestamente illogica hacoerentemente ritenuto la misura alternativa invocata dall odierno ricorrente non idonea aprevenire la commissione di ulteriori reati per l assenza di un serio processo di revisionecritica da parte del condannato tenuto anche conto dei suoi numerosi precedenti penalidelle varie pendenze per evasioni risultanti a suo carico della precedente concessione perdue volte della detenzione domiciliare e per il fatto che in stato di libertà non avevamantenuto contatti con il competente * D per i suoi problemi di tossicodipendenza* anche considerato che ai fini della concessione dell affidamento in prova al serviziosociale richiesto per ragioni curative ai sensi dell art 94 d P R 309/90 il condannato devedimostrare di essere tossicodipendente producendo la certificazione rilasciata da unastruttura sanitaria pubblica e di aver concordato un programma terapeutico e soprattuttogiudice è chiamato ad effettuare una complessa valutazione circa il probabileconseguimento delle finalità del programma terapeutico tenendo conto della pericolosità delcondannato e dell attitudine del trattamento a realizzare un suo effettivo reinserimentosociale ex multisSez 1 n 53761del22/09/2014 * Rv 261982 – 01Ritenuto in conclusione che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questoesposte anche tese a sollecitare una diversa lettura non sono consentite e sono comunquemanifestamente infondate Sez 6 n 5465 del 04/11/2020 dep 2021 F Rv 280601 Sez2 n 19411 del 12/03/2019 * Rv 276062Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali nonché valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità alversamento della somma ritenuta congrua di euro tremila in favore della cassa delleammendeCORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 10998/2026196/2003 e ss mm Roma lì 23/03/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da* * Presidente * n sez 4276/2026* * MONACO Relatore CC 12/03/2026* * R G N 40173/2025* *ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * nato a * il 13/12/1982avverso l ordinanza del 29/10/2025 del * * di Cataniadato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * * MonacoRilevato che 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cassa delle ammendeCosì è deciso 12/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * MONACO * *IN * DI * DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE* E GLI * DATI IDENTIFICATIVI A * DELL ART 52 D LGS196/03 E SS MM