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Ordinanza — n. 10996/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on criminal continuation between mafia association and extortion due to lack of prior planning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10996/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The lower court rejected the request to apply the rule of criminal continuation between a mafia association participation and an aggravated extortion attempt, citing the absence of evidence showing the appellant planned the extortion from the moment of joining the criminal group. The court ruled that the appellant's arguments were generic and required an illogical reinterpretation of the existing evidence, thus failing to meet the threshold for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 81 cod. pen.; Art. 671 cod. proc. pen.: The rule of criminal continuation does not apply between an associative crime and subsequent crimes committed within the group unless they were generally planned at the time of entry.

Parole chiave

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criminal continuation mafia association aggravated extortion prior planning inadmissible appeal procedural vices evidence interpretation tentata estorsione

Disposizioni normative citate

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Art. 81 cod. pen.
Art. 671 cod. proc. pen.
artt. 416 bis cod. pen
artt. 81 cod. pen
pen.;Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione inrelazione agli artt. 81 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 1534 del 09/11/2017, Giglia, Rv. 271984
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062
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Testo completo

ORDINANZASul ricorso proposto da:Militello Liborio nato a AGRIGENTO il 02/04/1967avverso l'ordinanza del 30/04/2025 della Corte d'appello di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco;Rilevato che con il provvedimento impugnato la Corte di appello di Palermo harigettato l’istanza di Liborio Militello di applicare la disciplina della continuazione tra i fattioggetto di due diverse sentenze per i reti di cui agli artt. 416 bis cod. pen. e 56 e 629 e 416-bis.1 cod. pen.;Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione inrelazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen.;Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il provvedimento impugnato,in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dallagiurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta alriconoscimento dellacontinuazione tra i reati indicati nell’istanza, con rilievo decisivo, l’assenza di circostanze dacui desumere che il ricorrente, sin dalla consumazione del primo reato (partecipazione adassociazione di stampo mafioso), avesse programmato, sia pure nelle linee generalirichieste dall’art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quello successivo (tentataestorsione aggravata), ciòtenuto conto della distanza di tempo intercorsa tra l’ingresso delricorrente nel sodalizio mafioso e di elementi a conferma di tale programmazione;Rilevato inoltre, che la giurisprudenza di questa Corte ha stabilito che il nesso dellacontinuazione non è configurabile tra il reato associativo e quei reati fine che, quand'ancherientrino nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso e siano finalizzati al rafforzamentodel medesimo, non erano programmati, almeno a grandi linee, al momento dell'ingressonell'associazione stessa (Sez. 1, n. 1534 del 09/11/2017, Giglia, Rv. 271984);Rilevato, altresì, che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitano unalettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione dasovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice dell’esecuzione;Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte,anche tese a sollecitare una diversa lettura, non sono consentite e sono comunquemanifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601;

Sez.2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - alversamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delleammende.CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 10996/2026Roma, lì, 23/03/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta daRAFFAELLO MAGI - Presidente - Ord. n. sez. 4274/2026MARCO MARIA MONACO - Relatore - CC - 12/03/2026CARMINE RUSSO R.G.N. 40163/2025TERESA GRIECOALDO NATALINIha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:Militello Liborio nato a AGRIGENTO il 02/04/1967avverso l'ordinanza del 30/04/2025 della Corte d'appello di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco;Rilevato che con il provvedimento impugnato la Corte di appello di Palermo harigettato l’istanza di Liborio Militello di applicare la disciplina della continuazione tra i fattioggetto di due diverse sentenze per i reti di cui agli artt. 416 bis cod. pen. e 56 e 629 e 416-bis.1 cod. pen.;Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione inrelazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen.;Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il provvedimento impugnato,in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dallagiurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta alriconoscimento dellacontinuazione tra i reati indicati nell’istanza, con rilievo decisivo, l’assenza di circostanze dacui desumere che il ricorrente, sin dalla consumazione del primo reato (partecipazione adassociazione di stampo mafioso), avesse programmato, sia pure nelle linee generalirichieste dall’art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quello successivo (tentataestorsione aggravata), ciòtenuto conto della distanza di tempo intercorsa tra l’ingresso delricorrente nel sodalizio mafioso e di elementi a conferma di tale programmazione;Rilevato inoltre, che la giurisprudenza di questa Corte ha stabilito che il nesso dellacontinuazione non è configurabile tra il reato associativo e quei reati fine che, quand'ancherientrino nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso e siano finalizzati al rafforzamentodel medesimo, non erano programmati, almeno a grandi linee, al momento dell'ingressonell'associazione stessa (Sez. 1, n. 1534 del 09/11/2017, Giglia, Rv. 271984);Rilevato, altresì, che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitano unalettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione dasovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice dell’esecuzione;Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte,anche tese a sollecitare una diversa lettura, non sono consentite e sono comunquemanifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601;

Sez.2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - alversamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO MARIA MONACO RAFFAELLO MAGIP.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO MARIA MONACO RAFFAELLO MAGI