Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 10994/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to improper grounds under Article 448 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10994/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Chka Moncef inadmissible because it relied on grounds not permitted by law. The lower court had imposed a suspended sentence for offenses under the Terrorism Prevention Act, and the appellant argued violations of Articles 129 and 533 of the Code of Criminal Procedure. The Court ruled that Article 448, paragraph 2-bis, restricts appeals against Article 444 judgments to specific grounds regarding the request, legal qualification, or legality of the penalty, excluding the appellant's cited arguments.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against judgments under Art. 444 c.p.p. are admissible only for grounds regarding the request, legal qualification, or legality of the penalty, excluding other alleged violations.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal Article 448 c.p.p. suspended sentence terrorism offenses improper grounds legal qualification Cassazione ordinanza ripetute violazioni del diritto degli stranieri

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 444 cod. proc. pen.
Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 533 cod. proc. pen.
Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
pen.;Rilevato che le doglianze non sono previste quali motivi di ricorso in quanto il comma2 bis dell’art. 448 cod.
Art. 616 c.p.p.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
art. 444 cod. proc. pen
art. 448 cod. proc. pen
pen.;Rilevato che le doglianze non sono previste quali motivi di ricorso in quanto il comma2 bis dell’art. 448 cod. proc. pen.
art. 616 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ORDINANZASul ricorso proposto da:Chka Moncef nato a (TUNISIA) il 09/01/1968avverso la sentenza del 06/10/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di Marsalaudita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco;Rilevato che con la sentenza impugnata il Gip del Tribunale di Marsala ha applicato aisensi dell’art. 444 cod. proc. pen. a Chka Moncef la pena di anni due ed euro 340.000,00(pena condizionalmente sospesa) dallo stesso richiesta in relazione ai reati di cui agli artt.12, co. 1 e 3 lett. a e b lett. b, tui;Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 129 e533 cod. proc. pen.;Rilevato che le doglianze non sono previste quali motivi di ricorso in quanto il comma2 bis dell’art. 448 cod. proc. pen. prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenzapronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. sia ammissibile esclusivamente per motivirichiesta e la sentenza”; c.

“all’erronea qualificazione giuridica del fatto”; d. “all’illegalità dellapena o della misura di sicurezza” irrogata;Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi nonconsentiti;Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili dicolpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila afavore della cassa delle ammende.CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 10994/2026Roma, lì, 23/03/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta daRAFFAELLO MAGI - Presidente - Ord. n. sez. 4272/2026MARCO MARIA MONACO - Relatore - CC - 12/03/2026CARMINE RUSSO R.G.N. 40139/2025TERESA GRIECOALDO NATALINIha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:Chka Moncef nato a (TUNISIA) il 09/01/1968avverso la sentenza del 06/10/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di Marsalaudita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco;Rilevato che con la sentenza impugnata il Gip del Tribunale di Marsala ha applicato aisensi dell’art. 444 cod. proc. pen. a Chka Moncef la pena di anni due ed euro 340.000,00(pena condizionalmente sospesa) dallo stesso richiesta in relazione ai reati di cui agli artt.12, co. 1 e 3 lett. a e b lett. b, tui;Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 129 e533 cod. proc. pen.;Rilevato che le doglianze non sono previste quali motivi di ricorso in quanto il comma2 bis dell’art. 448 cod. proc. pen. prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenzapronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. sia ammissibile esclusivamente per motivirichiesta e la sentenza”; c.

“all’erronea qualificazione giuridica del fatto”; d. “all’illegalità dellapena o della misura di sicurezza” irrogata;Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi nonconsentiti;Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili dicolpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila afavore della cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO MARIA MONACO RAFFAELLO MAGIP.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO MARIA MONACO RAFFAELLO MAGI