Ordinanza — n. 10993/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAORDINANZASul ricorso proposto da:Chen Yunfeng nato a (CINA) il 14/09/1973avverso la sentenza del 24/10/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di Triesteudita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco;Rilevato che con la sentenza impugnata il Gip del Tribunale di Trieste ha applicato aisensi dell’art. 444 cod. proc. pen. a Chen Yunfeng la pena di anni tre ed euro 70.000,00dallo stesso richiesta in relazione ai reati di cui agli artt. 12, co. 1, 3 ter, lett. b, tui;Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 129 e533 cod. proc. pen.;Rilevato che le doglianze non sono previste quali motivi di ricorso in quanto il comma2 bis dell’art. 448 cod. proc. pen. prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenzapronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. sia ammissibile esclusivamente per motivirichiesta e la sentenza”; c.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 448 cod. proc. pen, art. 584 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 10993/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. a Chen Yunfeng la pena di anni tre ed euro 70.000,00dallo stesso richiesta in relazione ai reati di cui agli artt. 12, co. 1, 3 ter, lett. b, tui;Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 129 e533 cod. proc. pen.;Rilevato che le doglianze non sono previste quali motivi di ricorso in quanto il comma2 bis dell’art. 448 cod. proc. pen. prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenzapronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. sia ammissibile esclusivamente per motivirichiesta e la sentenza”; c.
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ORDINANZASul ricorso proposto da:Chen Yunfeng nato a (CINA) il 14/09/1973avverso la sentenza del 24/10/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di Triesteudita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco;Rilevato che con la sentenza impugnata il Gip del Tribunale di Trieste ha applicato aisensi dell’art. 444 cod. proc. pen. a Chen Yunfeng la pena di anni tre ed euro 70.000,00dallo stesso richiesta in relazione ai reati di cui agli artt. 12, co. 1, 3 ter, lett. b, tui;Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 129 e533 cod. proc. pen.;Rilevato che le doglianze non sono previste quali motivi di ricorso in quanto il comma2 bis dell’art. 448 cod. proc. pen. prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenzapronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. sia ammissibile esclusivamente per motivirichiesta e la sentenza”; c.
“all’erronea qualificazione giuridica del fatto”; d. “all’illegalità dellapena o della misura di sicurezza” irrogata;Rilevato che i motivi nuovi pervenuti in data 9 gennaio 2026 riguardano una questioneche non era stata oggetto del ricorso originariamente proposto e sono pertanto inammissibiliex art. 584 cod. proc. pen.;Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi nonconsentiti;Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili dicolpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila afavore della cassa delle ammende.CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 10993/2026Roma, lì, 23/03/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta daRAFFAELLO MAGI - Presidente - Ord. n. sez. 4270/2026MARCO MARIA MONACO - Relatore - CC - 12/03/2026CARMINE RUSSO R.G.N. 40133/2025TERESA GRIECOALDO NATALINIha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:Chen Yunfeng nato a (CINA) il 14/09/1973avverso la sentenza del 24/10/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di Triesteudita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco;Rilevato che con la sentenza impugnata il Gip del Tribunale di Trieste ha applicato aisensi dell’art. 444 cod. proc. pen. a Chen Yunfeng la pena di anni tre ed euro 70.000,00dallo stesso richiesta in relazione ai reati di cui agli artt. 12, co. 1, 3 ter, lett. b, tui;Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 129 e533 cod. proc. pen.;Rilevato che le doglianze non sono previste quali motivi di ricorso in quanto il comma2 bis dell’art. 448 cod. proc. pen. prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenzapronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. sia ammissibile esclusivamente per motivirichiesta e la sentenza”; c.
“all’erronea qualificazione giuridica del fatto”; d. “all’illegalità dellapena o della misura di sicurezza” irrogata;Rilevato che i motivi nuovi pervenuti in data 9 gennaio 2026 riguardano una questioneche non era stata oggetto del ricorso originariamente proposto e sono pertanto inammissibiliex art. 584 cod. proc. pen.;Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi nonconsentiti;Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili dicolpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila afavore della cassa delle ammende.
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO MARIA MONACO RAFFAELLO MAGIP.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO MARIA MONACO RAFFAELLO MAGI