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Ordinanza — n. 10992/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10992/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10992/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ORDINANZASul ricorso proposto da:Germani Haxhi nato a (ALBANIA) il 28/11/1971avverso la sentenza del 17/06/2025 della Corte d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco;Rilevato che con il provvedimento impugnato la Corte di appello di Bologna haconfermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Ferrara in data 13 giugno 2022 cheaveva dichiarato Germani Haxhi colpevole del reato di cui all’art. 13, commi 13 e 13-ter,d.lgs. n.286/98 commesso il 15 ottobre 2019;Rilevato checon il ricorso si denuncia la violazione di legge e vizi di motivazione inordine al mancato riconoscimento del legittimo impedimento dell’imputato all’errataapplicazione della recidiva reiterata infraquinquennale e al mancato riconoscimento dellacontinuazione;Rilevato che le doglianze sono manifestamente infondate in quanto la sentenzaimpugnata, con motivazione adeguata ed esente da vizi logici, ha escluso il dedotto legittimoimpedimento dell’imputato a comparire non avendo dimostrato questi di avere fatto richiestaal Ministero dell’Interno con riferimento al presente procedimento e ha confermato lasussistenza della recidiva ritenendo la condotta posta in essere dall’imputato indice di unaparticolare pericolosità tenuto anche conto dei vari precedenti penali anche specifici risultantia suo carico;Ritenuto, inoltre, che la Corte di appello ha confermato il diniego della sospensionecondizionale della pena in considerazioni delle precedenti condanne irrevocabili a penecomplessivamente superiori al limite di anni due;Rilevato che il ricorrente, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio dimotivazione, sollecita in modo inammissibile una lettura alternativa degli elementiprocessuali, rispetto a quella coerentemente svolta dalla Corte territoriale per confermare ilgiudizio di penale responsabilità nei suoi confronti;Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte,anche tese a sollecitare una diversa lettura, non sono consentite e sono comunquemanifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 10992/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 13, commi 13 e 13-ter,d.lgs. n.286/98 commesso il 15 ottobre 2019;Rilevato checon il ricorso si denuncia la violazione di legge e vizi di motivazione inordine al mancato riconoscimento del legittimo impedimento dell’imputato all’errataapplicazione della recidiva reiterata infraquinquennale e al mancato riconoscimento dellacontinuazione;Rilevato che le doglianze sono manifestamente infondate in quanto la sentenzaimpugnata, con motivazione adeguata ed esente da vizi logici, ha escluso il dedotto legittimoimpedimento dell’imputato a comparire non avendo dimostrato questi di avere fatto richiestaal Ministero dell’Interno con riferimento al presente procedimento e ha confermato lasussistenza della recidiva ritenendo la condotta posta in essere dall’imputato indice di unaparticolare pericolosità tenuto anche conto dei vari precedenti penali anche specifici risultantia suo carico;Ritenuto, inoltre, che la Corte di appello ha confermato il diniego della sospensionecondizionale della pena in considerazioni delle precedenti condanne irrevocabili a penecomplessivamente superiori al limite di anni due;Rilevato che il ricorrente, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio dimotivazione, sollecita in modo inammissibile una lettura alternativa degli elementiprocessuali, rispetto a quella coerentemente svolta dalla Corte territoriale per confermare ilgiudizio di penale responsabilità nei suoi confronti;Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte,anche tese a sollecitare una diversa lettura, non sono consentite e sono comunquemanifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601;

Parole chiave

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diritto di soggiorno degli stranieri divieto di espulsione dei cittadini capacità di subire la carcerazione violazione del divieto d'entrata durata del soggiorno revoca del permesso di dimora
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Testo completo

ORDINANZASul ricorso proposto da:Germani Haxhi nato a (ALBANIA) il 28/11/1971avverso la sentenza del 17/06/2025 della Corte d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco;Rilevato che con il provvedimento impugnato la Corte di appello di Bologna haconfermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Ferrara in data 13 giugno 2022 cheaveva dichiarato Germani Haxhi colpevole del reato di cui all’art. 13, commi 13 e 13-ter,d.lgs. n.286/98 commesso il 15 ottobre 2019;Rilevato checon il ricorso si denuncia la violazione di legge e vizi di motivazione inordine al mancato riconoscimento del legittimo impedimento dell’imputato all’errataapplicazione della recidiva reiterata infraquinquennale e al mancato riconoscimento dellacontinuazione;Rilevato che le doglianze sono manifestamente infondate in quanto la sentenzaimpugnata, con motivazione adeguata ed esente da vizi logici, ha escluso il dedotto legittimoimpedimento dell’imputato a comparire non avendo dimostrato questi di avere fatto richiestaal Ministero dell’Interno con riferimento al presente procedimento e ha confermato lasussistenza della recidiva ritenendo la condotta posta in essere dall’imputato indice di unaparticolare pericolosità tenuto anche conto dei vari precedenti penali anche specifici risultantia suo carico;Ritenuto, inoltre, che la Corte di appello ha confermato il diniego della sospensionecondizionale della pena in considerazioni delle precedenti condanne irrevocabili a penecomplessivamente superiori al limite di anni due;Rilevato che il ricorrente, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio dimotivazione, sollecita in modo inammissibile una lettura alternativa degli elementiprocessuali, rispetto a quella coerentemente svolta dalla Corte territoriale per confermare ilgiudizio di penale responsabilità nei suoi confronti;Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte,anche tese a sollecitare una diversa lettura, non sono consentite e sono comunquemanifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601;

Sez.2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - alversamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delleammende.CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 10992/2026Roma, lì, 23/03/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta daRAFFAELLO MAGI - Presidente - Ord. n. sez. 4266/2026MARCO MARIA MONACO - Relatore - CC - 12/03/2026CARMINE RUSSO R.G.N. 40082/2025TERESA GRIECOALDO NATALINIha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:Germani Haxhi nato a (ALBANIA) il 28/11/1971avverso la sentenza del 17/06/2025 della Corte d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco;Rilevato che con il provvedimento impugnato la Corte di appello di Bologna haconfermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Ferrara in data 13 giugno 2022 cheaveva dichiarato Germani Haxhi colpevole del reato di cui all’art. 13, commi 13 e 13-ter,d.lgs. n.286/98 commesso il 15 ottobre 2019;Rilevato checon il ricorso si denuncia la violazione di legge e vizi di motivazione inordine al mancato riconoscimento del legittimo impedimento dell’imputato all’errataapplicazione della recidiva reiterata infraquinquennale e al mancato riconoscimento dellacontinuazione;Rilevato che le doglianze sono manifestamente infondate in quanto la sentenzaimpugnata, con motivazione adeguata ed esente da vizi logici, ha escluso il dedotto legittimoimpedimento dell’imputato a comparire non avendo dimostrato questi di avere fatto richiestaal Ministero dell’Interno con riferimento al presente procedimento e ha confermato lasussistenza della recidiva ritenendo la condotta posta in essere dall’imputato indice di unaparticolare pericolosità tenuto anche conto dei vari precedenti penali anche specifici risultantia suo carico;Ritenuto, inoltre, che la Corte di appello ha confermato il diniego della sospensionecondizionale della pena in considerazioni delle precedenti condanne irrevocabili a penecomplessivamente superiori al limite di anni due;Rilevato che il ricorrente, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio dimotivazione, sollecita in modo inammissibile una lettura alternativa degli elementiprocessuali, rispetto a quella coerentemente svolta dalla Corte territoriale per confermare ilgiudizio di penale responsabilità nei suoi confronti;Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte,anche tese a sollecitare una diversa lettura, non sono consentite e sono comunquemanifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601;

Sez.2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - alversamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO MARIA MONACO RAFFAELLO MAGIP.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO MARIA MONACO RAFFAELLO MAGI