Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 10989/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against special surveillance violation conviction for failure to apply specific sentencing articles.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10989/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for violating special surveillance obligations. The appellant argued for a different assessment of responsibility and the non-application of specific sentencing articles, but the court found these arguments unsupported by the evidence. Consequently, the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 75 comma 1 d.lgs. 159/2011; Art. 131-bis cod. pen.: An appeal challenging a conviction for violating special surveillance obligations is inadmissible when the appellant fails to substantiate claims regarding the application of specific sentencing provisions or the assessment of responsibility with concrete evidence.

Parole chiave

Generato dall'IA
special surveillance violation inadmissible appeal sentencing provisions responsibility assessment court costs award criminal conviction Italian Supreme Court assenza ingiustificata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 75 comma 1 d.lgs. 159/2011
Art. 131-bis cod. pen.
159/2011;Rilevato che con il ricorso, in tre distinti motivi, si deduce la violazione di legge il vizio dimotivazione con riferimento all’affermazione di responsabilità, alla mancata applicazionedegli art. 131-bis cod. pen. e 163 cod.
Art. 163 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
159/2011;Rilevato che con il ricorso, in tre distinti motivi, si deduce la violazione di legge il vizio dimotivazione con riferimento all’affermazione di responsabilità, alla mancata applicazionedegli art. 131-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ORDINANZASul ricorso proposto da:Lanza Alexandro nato a PAOLA il 27/05/1980avverso la sentenza del 15/07/2025 della Corte d'appello di Catanzarodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco;Rilevato che con il provvedimento impugnato la Corte di appello di Catanzaro haconfermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di Alexandro Lanza per avereviolato gli obblighi inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale (nonessendo stato trovato presso la propria abitazione alle ore 21:07 del 7 marzo 2019 e quindiin un orario in cui non gli era consentito di uscire senza autorizzazione) in ordine al reato dicui all’art. 75, comma 1, d.lgs. 159/2011;Rilevato che con il ricorso, in tre distinti motivi, si deduce la violazione di legge il vizio dimotivazione con riferimento all’affermazione di responsabilità, alla mancata applicazionedegli art. 131-bis cod. pen. e 163 cod. pen.Rilevatoche le censure del ricorrente riguardanti l’affermazione di responsabilità quantoal mancato accertamento del funzionamento del citofono da parte degli operanti risultanoassolutamente infondate poiché, in sede testimoniale, i militari dell’Arma che avevanoeffettuato il controllo aveva confermato il funzionamento di detto apparecchio e che,comunque, avevano più volte bussato alla porta dell’abitazione dell’odierno ricorrente senzaricevere risposta;Rilevato, inoltre, che quanto alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. edalla mancata concessione della sospensione condizionale della pena e di una penasostitutiva la Corte territoriale, in modo non contraddittorio, ha fondato tale decisione inconsiderazione dei numerosi precedenti penali, anche specifici, risultanti a caricodell’imputato, assolvendo in tal modo il relativo obbligo motivazionale;Ritenuto, quindi, che il ricorrente non si confronta con il ragionamento svolto nellasentenza impugnata e che egli, comunque, vorrebbe pervenire ad una diversa (edinammissibile) valutazione degli elementi di merito rispetto a quella coerentemente svoltadalla Corte territoriale per confermare la sussistenza del reato ed il trattamento sanzionatoriofissato in primo grado;Ritenuto in conclusione che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questoesposte, anche tese a sollecitare una diversa lettura, non sono consentite e sono comunquemanifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601;

Sez.2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - alversamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delleammende.CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 10989/2026Roma, lì, 23/03/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta daRAFFAELLO MAGI - Presidente - Ord. n. sez. 4257/2026MARCO MARIA MONACO - Relatore - CC - 12/03/2026CARMINE RUSSO R.G.N. 39757/2025TERESA GRIECOALDO NATALINIha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:Lanza Alexandro nato a PAOLA il 27/05/1980avverso la sentenza del 15/07/2025 della Corte d'appello di Catanzarodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco;Rilevato che con il provvedimento impugnato la Corte di appello di Catanzaro haconfermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di Alexandro Lanza per avereviolato gli obblighi inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale (nonessendo stato trovato presso la propria abitazione alle ore 21:07 del 7 marzo 2019 e quindiin un orario in cui non gli era consentito di uscire senza autorizzazione) in ordine al reato dicui all’art. 75, comma 1, d.lgs. 159/2011;Rilevato che con il ricorso, in tre distinti motivi, si deduce la violazione di legge il vizio dimotivazione con riferimento all’affermazione di responsabilità, alla mancata applicazionedegli art. 131-bis cod. pen. e 163 cod. pen.Rilevatoche le censure del ricorrente riguardanti l’affermazione di responsabilità quantoal mancato accertamento del funzionamento del citofono da parte degli operanti risultanoassolutamente infondate poiché, in sede testimoniale, i militari dell’Arma che avevanoeffettuato il controllo aveva confermato il funzionamento di detto apparecchio e che,comunque, avevano più volte bussato alla porta dell’abitazione dell’odierno ricorrente senzaricevere risposta;Rilevato, inoltre, che quanto alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. edalla mancata concessione della sospensione condizionale della pena e di una penasostitutiva la Corte territoriale, in modo non contraddittorio, ha fondato tale decisione inconsiderazione dei numerosi precedenti penali, anche specifici, risultanti a caricodell’imputato, assolvendo in tal modo il relativo obbligo motivazionale;Ritenuto, quindi, che il ricorrente non si confronta con il ragionamento svolto nellasentenza impugnata e che egli, comunque, vorrebbe pervenire ad una diversa (edinammissibile) valutazione degli elementi di merito rispetto a quella coerentemente svoltadalla Corte territoriale per confermare la sussistenza del reato ed il trattamento sanzionatoriofissato in primo grado;Ritenuto in conclusione che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questoesposte, anche tese a sollecitare una diversa lettura, non sono consentite e sono comunquemanifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601;

Sez.2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - alversamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO MARIA MONACO RAFFAELLO MAGIP.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO MARIA MONACO RAFFAELLO MAGI