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Ordinanza — n. 10987/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal regarding criminal continuability due to lack of premeditation evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10987/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Giacomo Pagnotta's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The Court found the lower court's refusal to apply the crime of continuability correct because there was no evidence Pagnotta planned the later crimes ten years after the first offenses. The decision emphasized that the significant time gap and different contexts justified treating the offenses as independent criminal resolutions.

Regesto Legislator

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Art. 81 cod. pen.; The crime of continuability requires proof of premeditation linking offenses, which is absent when a significant time interval and distinct criminal contexts exist between the acts.

Parole chiave

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crime of continuability premeditation requirement criminal intent time interval analysis inadmissible appeal judicial execution Italian criminal law criminalità persistente

Disposizioni normative citate

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Art. 81 cod. pen.
art. 81 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019
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Testo completo

ORDINANZASul ricorso proposto da:Pagnotta Giacomo nato a CORIGLIANO CALABRO il 10/10/1975avverso l'ordinanza del 30/04/2025 della Corte d'appello di Catanzarodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco;Rilevato che con il provvedimento impugnato la Corte di Appello di Catanzaro, infunzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza proposta da Giacomo Pagnotta diapplicare la disciplina di cui all’art. 81 cod. pen. tra i fatti oggetto di due diverse sentenze dicondanna;Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazionequanto alla ritenuta insussistenza del vincolo della continuazione;Rilevato che le doglianze sono manifestamente infondate in quantoil provvedimentoimpugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinatidalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta alriconoscimentodella continuazione tra i reati indicati nell’istanza, con rilievo decisivo, l’assenza dicircostanze da cui desumere che il predetto, sin dalla consumazione dei primi reati(estorsione, danneggiamento, deturpamento di cose altrui aggravati dal metodo mafioso),avesse programmato, sia pure nelle linee generali richieste dall’art. 81, secondo comma,cod. pen., anche quello successivo (tentata estorsione e lesioni) tenuto conto della notevoledistanza di tempo intercorsa tra di essi (dieci anni) ed i diversi contesti in cui sono avvenutiper cui appare ragionevole la conclusione che, in tale contesto i reati commessi sonoriconducibili ad autonome risoluzioni criminose;Rilevato, altresì, che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitano unalettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione dasovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice dell’esecuzione;Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte,anche tese a sollecitare una diversa lettura, non sono consentite e sono comunquemanifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601;

Sez.2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - alversamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delleammende.CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 10987/2026Roma, lì, 23/03/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta daRAFFAELLO MAGI - Presidente - Ord. n. sez. 4250/2026MARCO MARIA MONACO - Relatore - CC - 12/03/2026CARMINE RUSSO R.G.N. 39466/2025TERESA GRIECOALDO NATALINIha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:Pagnotta Giacomo nato a CORIGLIANO CALABRO il 10/10/1975avverso l'ordinanza del 30/04/2025 della Corte d'appello di Catanzarodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco;Rilevato che con il provvedimento impugnato la Corte di Appello di Catanzaro, infunzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza proposta da Giacomo Pagnotta diapplicare la disciplina di cui all’art. 81 cod. pen. tra i fatti oggetto di due diverse sentenze dicondanna;Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazionequanto alla ritenuta insussistenza del vincolo della continuazione;Rilevato che le doglianze sono manifestamente infondate in quantoil provvedimentoimpugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinatidalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta alriconoscimentodella continuazione tra i reati indicati nell’istanza, con rilievo decisivo, l’assenza dicircostanze da cui desumere che il predetto, sin dalla consumazione dei primi reati(estorsione, danneggiamento, deturpamento di cose altrui aggravati dal metodo mafioso),avesse programmato, sia pure nelle linee generali richieste dall’art. 81, secondo comma,cod. pen., anche quello successivo (tentata estorsione e lesioni) tenuto conto della notevoledistanza di tempo intercorsa tra di essi (dieci anni) ed i diversi contesti in cui sono avvenutiper cui appare ragionevole la conclusione che, in tale contesto i reati commessi sonoriconducibili ad autonome risoluzioni criminose;Rilevato, altresì, che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitano unalettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione dasovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice dell’esecuzione;Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte,anche tese a sollecitare una diversa lettura, non sono consentite e sono comunquemanifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601;

Sez.2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - alversamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO MARIA MONACO RAFFAELLO MAGIP.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO MARIA MONACO RAFFAELLO MAGI