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Ordinanza — n. 10986/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on criminal record consolidation due to lack of criminal intent continuity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10986/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Hasani Ismail inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The lower court rejected the request to consolidate two separate offenses (evasion and another violation) under Article 81 of the Penal Code. The Court upheld this decision, noting the absence of evidence proving a continuous criminal plan from the first offense, thereby treating the acts as independent resolutions of criminal intent.

Regesto Legislator

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Art. 81, comma 2, cod. pen.; Art. 385 cod. pen.: The court rejects the consolidation of crimes when the continuity of criminal intent is not proven by specific elements demonstrating a unified criminal design.

Parole chiave

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criminal record consolidation continuity of criminal intent Article 81 Penal Code inadmissible appeal separate criminal resolutions unità della procedura organizzazione criminale concorso di reati

Disposizioni normative citate

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Art. 81, comma 2, cod. pen.
Art. 385 cod. pen.
art. 81 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan
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Testo completo

ORDINANZASul ricorso proposto da:Hasani Ismail nato a (ALBANIA) il 28/11/1983avverso l'ordinanza del 28/10/2025 del TRIBUNALE di Foggiadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco;Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di Foggia, in funzione digiudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza proposta da Hasani Ismail di applicare ladisciplina di cui all’art. 81 cod. pen. tra i fatti oggetto di due diverse sentenze di condanna;Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazionequanto alla ritenuta insussistenza del vincolo della continuazione;Rilevato che le doglianze sono manifestamente infondate in quanto il provvedimentoimpugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinatidalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta alriconoscimentodella continuazione tra i reati indicati nell’istanza, con rilievo decisivo, l’assenza dicircostanze da cui desumere che il predetto, sin dalla consumazione del primo reato(evasione), avesse programmato, sia pure nelle linee generali richieste dall’art. 81, secondocomma, cod. pen., anche quello successivo (evasione ) tenuto della natura contingente ditali violazioni di legge e della mancata indicazione di elementi a conferma della dedottaunicità del medesimo disegno criminoso posto alla base di entrambe le violazioni dell’art.385 cod. pen. pur essendo le stesse avvenute a breve distanza di tempo l’una dall’altra percui, in tale contesto i reati commessi sono riconducibili ad autonome risoluzioni criminose edespressione di una pervicace volontà criminale non meritevole dell’applicazione di istituti difavore;Rilevato, altresì, che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitanouna lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione dasovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice dell’esecuzione;Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte,anche tese a sollecitare una diversa lettura, non sono consentite e sono comunquemanifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601;

Sez.2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - alversamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delleammende.CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 10986/2026Roma, lì, 23/03/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta daRAFFAELLO MAGI - Presidente - Ord. n. sez. 4249/2026MARCO MARIA MONACO - Relatore - CC - 12/03/2026CARMINE RUSSO R.G.N. 39445/2025TERESA GRIECOALDO NATALINIha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:Hasani Ismail nato a (ALBANIA) il 28/11/1983avverso l'ordinanza del 28/10/2025 del TRIBUNALE di Foggiadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco;Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di Foggia, in funzione digiudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza proposta da Hasani Ismail di applicare ladisciplina di cui all’art. 81 cod. pen. tra i fatti oggetto di due diverse sentenze di condanna;Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazionequanto alla ritenuta insussistenza del vincolo della continuazione;Rilevato che le doglianze sono manifestamente infondate in quanto il provvedimentoimpugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinatidalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta alriconoscimentodella continuazione tra i reati indicati nell’istanza, con rilievo decisivo, l’assenza dicircostanze da cui desumere che il predetto, sin dalla consumazione del primo reato(evasione), avesse programmato, sia pure nelle linee generali richieste dall’art. 81, secondocomma, cod. pen., anche quello successivo (evasione ) tenuto della natura contingente ditali violazioni di legge e della mancata indicazione di elementi a conferma della dedottaunicità del medesimo disegno criminoso posto alla base di entrambe le violazioni dell’art.385 cod. pen. pur essendo le stesse avvenute a breve distanza di tempo l’una dall’altra percui, in tale contesto i reati commessi sono riconducibili ad autonome risoluzioni criminose edespressione di una pervicace volontà criminale non meritevole dell’applicazione di istituti difavore;Rilevato, altresì, che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitanouna lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione dasovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice dell’esecuzione;Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte,anche tese a sollecitare una diversa lettura, non sono consentite e sono comunquemanifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601;

Sez.2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - alversamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO MARIA MONACO RAFFAELLO MAGIP.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO MARIA MONACO RAFFAELLO MAGI