Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 10983/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal regarding failure to apply joint punishment for distinct drug offenses.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10983/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's request to apply joint punishment under Article 81 of the Penal Code. The lower court correctly found that the temporal distance, different drug types, and separate consumption methods proved the offenses were autonomous criminal resolutions rather than a single continuous plan. Consequently, the court upheld the lower court's refusal to apply the favorable joint punishment institution.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 81 cod. pen.; The absence of evidence proving a continuous criminal plan from the first offense's consummation precludes the application of joint punishment, requiring distinct offenses to be treated as autonomous criminal resolutions.

Parole chiave

Generato dall'IA
joint punishment Article 81 Penal Code continuous criminal plan drug offenses autonomous criminal resolutions inadmissible appeal temporal distance

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 81 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez 2 n 22493 del 21/03/2019 Rv 27542001
Sez 6 n 5465 del 04/11/2020 dep 2021 F Rv 280601
Sez 2 n 19411 del 12/03/2019 Rv 276062

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

!CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 10983/2026196/2003 e ss mm Roma lì 23/03/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da* * Presidente * n sez 4248/2026* * MONACO Relatore CC 12/03/2026* * R G N 39432/2025* *ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * nato a ROMA il 09/09/1963avverso l ordinanza del 10/10/2025 della Corte d appello di Romadato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * * MonacoRilevato che con il provvedimento impugnato La Corte di Appello di Roma in funzionedi giudice dell esecuzione ha rigettato l istanza proposta da * * di applicare ladisciplina di cui all art 81 cod pen tra i fatti oggetto di due diverse sentenze di condannaRilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazionequanto alla ritenuta insussistenza del vincolo della continuazioneRilevato che le doglianze sono manifestamente infondate in quantoil provvedimentoimpugnato in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinatidalla giurisprudenza di legittimità ha ineccepibilmente osservato che osta alriconoscimentodella continuazione tra i reati indicati nell istanza con rilievo decisivo l assenza dicircostanze da cui desumere che il predetto sin dalla consumazione del primo reato avesseprogrammato sia pure nelle linee generali richieste dall art 81 secondo comma cod penanche quello successivo tenuto conto della distanza temporaletra di essi del differente tipodi sostanza stupefacente oggetto delle due violazioni di legge e delle diverse modalità edambiti di consumazione dei medesimi per cui in tale contesto i reati commessi sonoriconducibili ad autonome risoluzioni criminose ed espressione di una pervicace volontàcriminale non meritevole dell applicazione di istituti di favoreRilevato inoltre che l ordinanza impugnata non ha dimenticato di considerarel incidenza ai fini dell individuazione del medesimo disegno criminoso del dedotto stato ditossicodipendenza ma ha motivatamente ritenuto alla luce dei diversi tempi diconsumazione delle violazioni di legge non esservi alcuna documentabile relazione tra ireati e l anzidetta condizione tossicomanica Sez 2 n 22493 del 21/03/2019 Rv 27542001Rilevato altresì che le censure del ricorrente oltre ad essere generiche sollecitanouna lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione dasovrapporre a quella non manifestamente illogica del giudice dell esecuzioneRitenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposteanche tese a sollecitare una diversa lettura non sono consentite e sono comunquemanifestamente infondate Sez 6 n 5465 del 04/11/2020 dep 2021 F Rv 280601 Sez2 n 19411 del 12/03/2019 * Rv 276062Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali nonché valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità alversamento della somma ritenuta congrua di euro tremila in favore della cassa delleammendeCORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 10983/2026196/2003 e ss mm Roma lì 23/03/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da* * Presidente * n sez 4248/2026* * MONACO Relatore CC 12/03/2026* * R G N 39432/2025* *ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * nato a ROMA il 09/09/1963avverso l ordinanza del 10/10/2025 della Corte d appello di Romadato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * * MonacoRilevato che con il provvedimento impugnato La Corte di Appello di Roma in funzionedi giudice dell esecuzione ha rigettato l istanza proposta da * * di applicare ladisciplina di cui all art 81 cod pen tra i fatti oggetto di due diverse sentenze di condannaRilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazionequanto alla ritenuta insussistenza del vincolo della continuazioneRilevato che le doglianze sono manifestamente infondate in quantoil provvedimentoimpugnato in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinatidalla giurisprudenza di legittimità ha ineccepibilmente osservato che osta alriconoscimentodella continuazione tra i reati indicati nell istanza con rilievo decisivo l assenza dicircostanze da cui desumere che il predetto sin dalla consumazione del primo reato avesseprogrammato sia pure nelle linee generali richieste dall art 81 secondo comma cod penanche quello successivo tenuto conto della distanza temporaletra di essi del differente tipodi sostanza stupefacente oggetto delle due violazioni di legge e delle diverse modalità edambiti di consumazione dei medesimi per cui in tale contesto i reati commessi sonoriconducibili ad autonome risoluzioni criminose ed espressione di una pervicace volontàcriminale non meritevole dell applicazione di istituti di favoreRilevato inoltre che l ordinanza impugnata non ha dimenticato di considerarel incidenza ai fini dell individuazione del medesimo disegno criminoso del dedotto stato ditossicodipendenza ma ha motivatamente ritenuto alla luce dei diversi tempi diconsumazione delle violazioni di legge non esservi alcuna documentabile relazione tra ireati e l anzidetta condizione tossicomanica Sez 2 n 22493 del 21/03/2019 Rv 27542001Rilevato altresì che le censure del ricorrente oltre ad essere generiche sollecitanouna lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione dasovrapporre a quella non manifestamente illogica del giudice dell esecuzioneRitenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposteanche tese a sollecitare una diversa lettura non sono consentite e sono comunquemanifestamente infondate Sez 6 n 5465 del 04/11/2020 dep 2021 F Rv 280601 Sez2 n 19411 del 12/03/2019 * Rv 276062Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali nonché valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità alversamento della somma ritenuta congrua di euro tremila in favore della cassa delleammende P Q MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammendeCosì è deciso 12/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * MONACO * *IN * DI * DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE* E GLI * DATI IDENTIFICATIVI A * DELL ART 52 D LGS196/03 E SS MMP Q MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammendeCosì è deciso 12/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * MONACO * *IN * DI * DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE* E GLI * DATI IDENTIFICATIVI A * DELL ART 52 D LGS196/03 E SS MM