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Ordinanza — n. 10982/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on criminal continuance, ruling facts show separate criminal resolutions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10982/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The appellant argued that two separate convictions for drug violation and murder should be treated as a continuous crime under Article 81 of the Penal Code. The court rejected this, noting the significant time gap, different nature of offenses, distinct locations, and non-overlapping perpetrators proved the crimes were independent criminal resolutions rather than a single continuous plan.

Regesto Legislator

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Art. 81 cod. pen.; The court established that a temporal distance, different nature of offenses, distinct locations, and non-coinciding perpetrators demonstrate separate criminal resolutions, precluding the application of the crime continuation rule.

Parole chiave

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criminal continuance Article 81 Penal Code separate criminal resolutions temporal distance inadmissible appeal drug violation murder conviction doppia punibilità

Disposizioni normative citate

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Art. 81 cod. pen.
art. 81 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019
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Testo completo

ORDINANZASul ricorso proposto da:Drekaj Artan nato a (ALBANIA) il 24/03/1978avverso l'ordinanza del 30/10/2025 della Corte d'appello di Firenzedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco;Rilevato che con il provvedimento impugnato La Corte di Appello di Firenze, in funzionedi giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza proposta da Artan Drakaj di applicare ladisciplina di cui all’art. 81 cod. pen. tra i fatti oggetto di due diverse sentenze di condanna;Rilevato che con il ricorso, in due distinti motivi si deduce la violazione di legge e il viziodi motivazione quanto alla ritenuta insussistenza del vincolo della continuazione;Rilevato che le doglianze sono manifestamente infondate in quanto il provvedimentoimpugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinatidalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta alriconoscimentodella continuazione tra i reati indicati nell’istanza, con rilievo decisivo, l’assenza dicircostanze da cui desumere che il predetto, sin dalla consumazione del primo reato(violazione della legge stupefacenti, avesse programmato, sia pure nelle linee generalirichieste dall’art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quello successivo (omicidio) tenutoconto della notevole distanza temporaletra di essi, della loro differente natura, dei diversiluoghi di consumazione e del fatto che i concorrenti non coincidono, ragione questa per cui,in tale contesto, appare coerente concludere nel seso che i reati commessi sono riconducibiliad autonome risoluzioni criminose ed espressione di una pervicace volontà criminale nonmeritevole dell’applicazione di istituti di favore;Rilevato, altresì, che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitanouna lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione dasovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice dell’esecuzione;Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte,anche tese a sollecitare una diversa lettura, non sono consentite e sono comunquemanifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601;

Sez.2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - alversamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delleammende.CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 10982/2026Roma, lì, 23/03/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta daRAFFAELLO MAGI - Presidente - Ord. n. sez. 4240/2026MARCO MARIA MONACO - Relatore - CC - 12/03/2026CARMINE RUSSO R.G.N. 39159/2025TERESA GRIECOALDO NATALINIha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:Drekaj Artan nato a (ALBANIA) il 24/03/1978avverso l'ordinanza del 30/10/2025 della Corte d'appello di Firenzedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco;Rilevato che con il provvedimento impugnato La Corte di Appello di Firenze, in funzionedi giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza proposta da Artan Drakaj di applicare ladisciplina di cui all’art. 81 cod. pen. tra i fatti oggetto di due diverse sentenze di condanna;Rilevato che con il ricorso, in due distinti motivi si deduce la violazione di legge e il viziodi motivazione quanto alla ritenuta insussistenza del vincolo della continuazione;Rilevato che le doglianze sono manifestamente infondate in quanto il provvedimentoimpugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinatidalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta alriconoscimentodella continuazione tra i reati indicati nell’istanza, con rilievo decisivo, l’assenza dicircostanze da cui desumere che il predetto, sin dalla consumazione del primo reato(violazione della legge stupefacenti, avesse programmato, sia pure nelle linee generalirichieste dall’art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quello successivo (omicidio) tenutoconto della notevole distanza temporaletra di essi, della loro differente natura, dei diversiluoghi di consumazione e del fatto che i concorrenti non coincidono, ragione questa per cui,in tale contesto, appare coerente concludere nel seso che i reati commessi sono riconducibiliad autonome risoluzioni criminose ed espressione di una pervicace volontà criminale nonmeritevole dell’applicazione di istituti di favore;Rilevato, altresì, che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitanouna lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione dasovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice dell’esecuzione;Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte,anche tese a sollecitare una diversa lettura, non sono consentite e sono comunquemanifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601;

Sez.2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - alversamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO MARIA MONACO RAFFAELLO MAGIP.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO MARIA MONACO RAFFAELLO MAGI