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Ordinanza — n. 10981/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against drunk driving conviction for reiterating rejected second-instance arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10981/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Jelassi Mohamed Makram's cassation appeal inadmissible, confirming his conviction for drunk driving under Article 4 of Law 110/1975. The appellant argued for non-punishment under Article 131-bis of the Penal Code and excessive sentencing, but the Court found these arguments identical to those already rejected by the Court of Appeal. The decision emphasized that the appellant failed to critically engage with the lower court's reasoning regarding the disturbance caused to passersby.

Regesto Legislator

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Art. 4 legge 110/1975; Art. 131-bis c.p.: A cassation appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already rejected in the second instance without providing new critical analysis or engaging with the specific reasoning of the lower court.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility reiteration of rejected arguments drunk driving conviction non-punishment cause procedural exhaustion porto abusivo di armi infrazione alla legge sulle armi aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 4 della legge 110 del 1975
Art. 131-bis cod. pen.
110 del 1975;che con il primo motivo di ricorso si deduce l’inosservanza e l’erronea applicazionedella legge penale nonché il vizio di motivazione in punto di mancata applicazione dellacausa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod.
art. 131-bis cod. pen
110 del 1975;che con il primo motivo di ricorso si deduce l’inosservanza e l’erronea applicazionedella legge penale nonché il vizio di motivazione in punto di mancata applicazione dellacausa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970 - 01
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Testo completo

ORDINANZASul ricorso proposto da:Jelassi Mohamed Makram (cui: 01nth0w) nato a (TUNISIA) il 15/06/1978avverso la sentenza del 27/06/2025 della Corte d'appello di Firenze;dato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Teresa Grieco;RITENUTO IN FATTORitenuto che, con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Firenze haconfermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Livorno in data 18 settembre2023 nei confronti di Jelassi Mohamed Makram, in ordine al reato di cui all’art. 4 della leggen. 110 del 1975;che con il primo motivo di ricorso si deduce l’inosservanza e l’erronea applicazionedella legge penale nonché il vizio di motivazione in punto di mancata applicazione dellacausa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.;che con il secondo motivo si eccepisce l’immotivata eccessività del trattamentosanzionatorio.CONSIDERATO IN DIRITTOConsiderato che il primo motivo è manifestamente infondato in quanto ripropone imedesimi profili di censura già disattesi dalla Corte di appello con adeguate e puntualiargomentazioni avendo evidenziato come la condotta del ricorrente, posta in essere in statodi ubriachezza, fosse tale da molestare e creare allarme nei passanti e dunque inidonea afar ritenere il fatto tenue o occasionale;che il secondo motivo, per le medesime ragioni sopra indicate, è manifestamenteinfondato avendo la sentenza impugnata argomentato puntualmente in ordine alla congruitàdello stesso sulla base dell’allarme e del fastidio procurato alle persone con la condotta perla quale è stato condannato; pena, peraltro, individuata in una misura di poco superiore alminimo e comunque inferiore alla media;che è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motiviprospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senzaconfrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato malimitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità dellamotivazione. (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970 - 01);che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementidella somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 10981/2026Roma, lì, 23/03/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta daRAFFAELLO MAGI - Presidente - Ord. n. sez. 4237/2026MARCO MARIA MONACO CC - 12/03/2026CARMINE RUSSO R.G.N. 39064/2025TERESA GRIECO - Relatore -ALDO NATALINIha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:Jelassi Mohamed Makram (cui: 01nth0w) nato a (TUNISIA) il 15/06/1978avverso la sentenza del 27/06/2025 della Corte d'appello di Firenze;dato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Teresa Grieco;RITENUTO IN FATTORitenuto che, con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Firenze haconfermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Livorno in data 18 settembre2023 nei confronti di Jelassi Mohamed Makram, in ordine al reato di cui all’art. 4 della leggen. 110 del 1975;che con il primo motivo di ricorso si deduce l’inosservanza e l’erronea applicazionedella legge penale nonché il vizio di motivazione in punto di mancata applicazione dellacausa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.;che con il secondo motivo si eccepisce l’immotivata eccessività del trattamentosanzionatorio.CONSIDERATO IN DIRITTOConsiderato che il primo motivo è manifestamente infondato in quanto ripropone imedesimi profili di censura già disattesi dalla Corte di appello con adeguate e puntualiargomentazioni avendo evidenziato come la condotta del ricorrente, posta in essere in statodi ubriachezza, fosse tale da molestare e creare allarme nei passanti e dunque inidonea afar ritenere il fatto tenue o occasionale;che il secondo motivo, per le medesime ragioni sopra indicate, è manifestamenteinfondato avendo la sentenza impugnata argomentato puntualmente in ordine alla congruitàdello stesso sulla base dell’allarme e del fastidio procurato alle persone con la condotta perla quale è stato condannato; pena, peraltro, individuata in una misura di poco superiore alminimo e comunque inferiore alla media;che è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motiviprospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senzaconfrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato malimitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità dellamotivazione. (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970 - 01);che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementidella somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA GRIECO RAFFAELLO MAGIP.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA GRIECO RAFFAELLO MAGI