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Ordinanza — n. 10976/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against extended special detention regime due to lack of legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10976/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the prisoner's challenge to the extension of his special detention regime. The prisoner argued violations of specific articles regarding the regime's application, but the court held that the review is limited to legal violations and requires a coherent, logical justification. Since the lower court's reasoning was based on the prisoner's criminal career and role within a mafia association, the appeal failed because it did not meet the strict standards for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 41-bis Ord. Pen.; Art. 125 cod. proc. pen.: The Court of Cassation's review of detention regime extensions is limited to legal violations and the absence of a coherent, logical, and complete justification; mere apparent motivation or insufficient reasoning does not constitute a valid ground for appeal.

Parole chiave

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special detention regime mafia association detention extension legal violation review motivation coherence Cassazione appeal prisoner rights criminalità persistente

Disposizioni normative citate

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Art. 41-bis Ord. Pen.
pen.;Rilevato che l’art. 41-bis, comma 2-bis, Ord.
Art. 125 cod. proc. pen.
Pen., dell’art. 125 cod. proc. pen.;Rilevato che l’art.
Art. 2 legge 23 dicembre 2002, n. 279
Pen., sostituito dall’art. 2, legge 23 dicembre2002, n.
art. 125 cod. proc. pen
Pen., dell’art. 125 cod. proc. pen.;Rilevato che l’art.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un. 28/05/2003, Pellegrino, Rv.224611
Sez. 1, 09/11/2004, Santapaola, Rv. 230203
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv 280601
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv.276062
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Testo completo

ORDINANZASul ricorso proposto da:Giovanditto Gennaro nato a SAN SEVERO il 15/05/1974avverso l'ordinanza del 02/10/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco;Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di sorveglianza di Roma harigettato il reclamo di Gennaro Giovanditto avverso il decreto del Ministro della Giustizia, conil quale è stata prorogata la sottoposizione di Gennaro Giovanditto allo speciale regime di cuial citato art. 41-bis;Rilevato che con il ricorso si denuncia violazione ed erronea applicazione dell’art. 41-bisOrd.

Pen., dell’art. 125 cod. proc. pen.;Rilevato che l’art. 41-bis, comma 2-bis, Ord. Pen., sostituito dall’art. 2, legge 23 dicembre2002, n. 279, prevede che i provvedimenti applicativi del regime di detenzione differenziatopossano essere prorogati “nelle stesse forme per periodi successivi, ciascuno pari a dueanni”, purché non risulti che il detenuto o l’internato abbia perso la capacità di mantenerecontatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive;Rilevato che l’ambito del sindacato devoluto alla Corte di cassazione, delineato dal comma2-sexies della disposizione in esame, si limita alla verifica della violazione di legge, sullabase del ricorso presentato dal Procuratore generale presso la Corte di appello, l’internato oil difensore avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza;Rilevato altresì che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, tale limitazionedei motivi di ricorso implica che il controllo affidato al giudice di legittimità si estenda nonsolo all’inosservanza di specifiche disposizioni di legge sostanziale e processuale, ma anchealla mancanza di motivazione in quanto questa costituisce una violazione autonoma sia deldisposto generale dell’art. 125 cod. proc. pen., sia della prescrizione dell’art. 41-bis ord.pen., comma 2-sexies, secondo la quale il Tribunale di Sorveglianza “decide in camera diconsiglio, nelle forme previste dagli artt. 666 e 678 cod. proc. pen., sulla sussistenza deipresupposti per l’adozione del provvedimento e sulla congruità del contenuto dello stessorispetto alle esigenze di cui al comma 2”;Ritenuto che, sulla base di tali premesse, l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza che sipronunci sul reclamo avverso il decreto applicativo del regime detentivo differenziato, oppurequello di proroga, è censurabile col ricorso per cassazione nei casi in cui la motivazionerisulti del tutto assente, limitandosi al mero dispositivo, o nei casi in cui l’apparatogiustificativo del provvedimento sia privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza elogicità, risultando meramente apparente o assolutamente inidoneo a rendere comprensibilela “ratio decidendi” e che tale inidoneità si configura solo qualora le argomentazioniesplicative siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici dacompromettere l’intelligibilità della decisione, ovvero quando le questioni sollevate con ilreclamo non siano adeguatamente affrontate o siano state sostanzialmente eluse, pur inpresenza di una motivazione formale che non assolve, tuttavia, la funzione ad essa affidata(Sez.

Un. 28/05/2003, Pellegrino, Rv.224611; Sez. 1, 09/11/2004, Santapaola, Rv. 230203);Considerato, per contro, che la violazione di legge non può essere estesa ai vizi diinsufficienza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione, i quali non possono, dunque,trovare ingresso nel giudizio di legittimità in merito all’applicazione o alla proroga del regimedetentivo differenziato.Rilevato che il provvedimento impugnato ha ancorato il giudizio sulla persistenza di dettopericolo alla varia ed allarmante carriera criminale del ricorrente, al suo ruolo di verticenell’ambito dell’associazione mafiosa di riferimento (sodalizio Ciavarrella-Giovandittooriginario di San Nicandro Garganico ed inserito nella corporazione mafiosa garganicadenominata Montanari) e alla perdurante attività del citato gruppo criminale;Considerato, pertanto, che i giudici di merito hanno ritenuto che l’assenza di elementiindicativi di dissociazione, unitamente all’attuale operatività del clan ed al ruolo apicalerivestito dal reclamante, portano a concludere nel senso che, in assenza delle attualirestrizioni detentive, lo stesso potrebbe riattivare i propri legami criminosi, reintroducendosinel contesto per riprendere il controllo del circuito delinquenziale, ciò anche considerato cheil Tribunale di sorveglianza ha logicamente valorizzato una consolidata massima diesperienza, secondo la quale, anche durante la detenzione, i capimafia conservano inalteratii poteri di intervento e deliberativi e, servendosi di familiari ed altri soggetti ammessi aicolloqui, riescono a trasmettere all’esterno del carcere direttive ed istruzioni operative;Ritenuto, dunque, che deve escludersi la lamentata violazione dei compiti valutativi impostial Tribunale di sorveglianza e dei criteri dettati dalla disposizione di legge di riferimento, oltreche per l’insussistenza del denunciato vizio di violazione di legge nella specie della meraapparenza motivazione dell’ordinanza impugnata;Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte nonsono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601;

Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv.276062);Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - alversamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delleammende.CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 10976/2026Roma, lì, 23/03/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta daRAFFAELLO MAGI - Presidente - Ord. n. sez. 4233/2026MARCO MARIA MONACO - Relatore - CC - 12/03/2026CARMINE RUSSO R.G.N. 39025/2025TERESA GRIECOALDO NATALINIha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:Giovanditto Gennaro nato a SAN SEVERO il 15/05/1974avverso l'ordinanza del 02/10/2025 del TRIB.

SORVEGLIANZA di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco;Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di sorveglianza di Roma harigettato il reclamo di Gennaro Giovanditto avverso il decreto del Ministro della Giustizia, conil quale è stata prorogata la sottoposizione di Gennaro Giovanditto allo speciale regime di cuial citato art. 41-bis;Rilevato che con il ricorso si denuncia violazione ed erronea applicazione dell’art. 41-bisOrd. Pen., dell’art. 125 cod. proc. pen.;Rilevato che l’art. 41-bis, comma 2-bis, Ord.

Pen., sostituito dall’art. 2, legge 23 dicembre2002, n. 279, prevede che i provvedimenti applicativi del regime di detenzione differenziatopossano essere prorogati “nelle stesse forme per periodi successivi, ciascuno pari a dueanni”, purché non risulti che il detenuto o l’internato abbia perso la capacità di mantenerecontatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive;Rilevato che l’ambito del sindacato devoluto alla Corte di cassazione, delineato dal comma2-sexies della disposizione in esame, si limita alla verifica della violazione di legge, sullabase del ricorso presentato dal Procuratore generale presso la Corte di appello, l’internato oil difensore avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza;Rilevato altresì che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, tale limitazionedei motivi di ricorso implica che il controllo affidato al giudice di legittimità si estenda nonsolo all’inosservanza di specifiche disposizioni di legge sostanziale e processuale, ma anchealla mancanza di motivazione in quanto questa costituisce una violazione autonoma sia deldisposto generale dell’art. 125 cod. proc. pen., sia della prescrizione dell’art. 41-bis ord.pen., comma 2-sexies, secondo la quale il Tribunale di Sorveglianza “decide in camera diconsiglio, nelle forme previste dagli artt. 666 e 678 cod. proc. pen., sulla sussistenza deipresupposti per l’adozione del provvedimento e sulla congruità del contenuto dello stessorispetto alle esigenze di cui al comma 2”;Ritenuto che, sulla base di tali premesse, l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza che sipronunci sul reclamo avverso il decreto applicativo del regime detentivo differenziato, oppurequello di proroga, è censurabile col ricorso per cassazione nei casi in cui la motivazionerisulti del tutto assente, limitandosi al mero dispositivo, o nei casi in cui l’apparatogiustificativo del provvedimento sia privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza elogicità, risultando meramente apparente o assolutamente inidoneo a rendere comprensibilela “ratio decidendi” e che tale inidoneità si configura solo qualora le argomentazioniesplicative siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici dacompromettere l’intelligibilità della decisione, ovvero quando le questioni sollevate con ilreclamo non siano adeguatamente affrontate o siano state sostanzialmente eluse, pur inpresenza di una motivazione formale che non assolve, tuttavia, la funzione ad essa affidata(Sez.

Un. 28/05/2003, Pellegrino, Rv.224611; Sez. 1, 09/11/2004, Santapaola, Rv. 230203);Considerato, per contro, che la violazione di legge non può essere estesa ai vizi diinsufficienza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione, i quali non possono, dunque,trovare ingresso nel giudizio di legittimità in merito all’applicazione o alla proroga del regimedetentivo differenziato.Rilevato che il provvedimento impugnato ha ancorato il giudizio sulla persistenza di dettopericolo alla varia ed allarmante carriera criminale del ricorrente, al suo ruolo di verticenell’ambito dell’associazione mafiosa di riferimento (sodalizio Ciavarrella-Giovandittooriginario di San Nicandro Garganico ed inserito nella corporazione mafiosa garganicadenominata Montanari) e alla perdurante attività del citato gruppo criminale;Considerato, pertanto, che i giudici di merito hanno ritenuto che l’assenza di elementiindicativi di dissociazione, unitamente all’attuale operatività del clan ed al ruolo apicalerivestito dal reclamante, portano a concludere nel senso che, in assenza delle attualirestrizioni detentive, lo stesso potrebbe riattivare i propri legami criminosi, reintroducendosinel contesto per riprendere il controllo del circuito delinquenziale, ciò anche considerato cheil Tribunale di sorveglianza ha logicamente valorizzato una consolidata massima diesperienza, secondo la quale, anche durante la detenzione, i capimafia conservano inalteratii poteri di intervento e deliberativi e, servendosi di familiari ed altri soggetti ammessi aicolloqui, riescono a trasmettere all’esterno del carcere direttive ed istruzioni operative;Ritenuto, dunque, che deve escludersi la lamentata violazione dei compiti valutativi impostial Tribunale di sorveglianza e dei criteri dettati dalla disposizione di legge di riferimento, oltreche per l’insussistenza del denunciato vizio di violazione di legge nella specie della meraapparenza motivazione dell’ordinanza impugnata;Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte nonsono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601;

Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv.276062);Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - alversamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO MARIA MONACO RAFFAELLO MAGIP.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO MARIA MONACO RAFFAELLO MAGI