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Ordinanza — n. 10974/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to lack of special defense counsel signature under Article 613 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10974/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Marcello Verdiani's appeal inadmissible because the petition was signed solely by the convicted person without a special defense counsel. The court emphasized that Article 613 of the Criminal Procedure Code mandates such signatures under penalty of inadmissibility. Consequently, the appellant was ordered to pay court costs and a fine of three thousand euros.

Regesto Legislator

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Art. 613 cod. proc. pen.; Appeals filed without a special defense counsel signature are inadmissible as a matter of law, ensuring procedural compliance and protecting the rights of the accused.

Parole chiave

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Criminal Procedure Code Special Defense Counsel Inadmissibility of Appeal Procedural Compliance Court Costs and Fine Italian Supreme Court Prison Appeal Process requisito della firma autografa

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen.
art 613 cod. proc. pen
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Testo completo

ORDINANZASul ricorso proposto da:Verdiani Marcello nato a SUVERETO il 14/06/1963avverso l'ordinanza del 02/10/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Firenzeudita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco;Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di sorveglianza di Firenze harigettato il reclamo proposto da Marcello Verdiani avverso il provvedimento del magistrato disorveglianza in materia di libertà anticipata;Rilevato che il ricorso è stato proposto con dichiarazione presentata presso laDirezione della Casa di reclusione di Porto Azzurro e con atto redatto e sottoscritto dalcondannato;Rilevato che l'art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103,prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbanoessere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione;Ritenuto che il ricorso è pertanto inammissibile;Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - alversamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delleammende.CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 10974/2026Roma, lì, 23/03/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta daRAFFAELLO MAGI - Presidente - Ord. n. sez. 4229/2026MARCO MARIA MONACO - Relatore - CC - 12/03/2026CARMINE RUSSO R.G.N. 38997/2025TERESA GRIECOALDO NATALINIha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:Verdiani Marcello nato a SUVERETO il 14/06/1963avverso l'ordinanza del 02/10/2025 del TRIB.

SORVEGLIANZA di Firenzeudita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco;Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di sorveglianza di Firenze harigettato il reclamo proposto da Marcello Verdiani avverso il provvedimento del magistrato disorveglianza in materia di libertà anticipata;Rilevato che il ricorso è stato proposto con dichiarazione presentata presso laDirezione della Casa di reclusione di Porto Azzurro e con atto redatto e sottoscritto dalcondannato;Rilevato che l'art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103,prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbanoessere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione;Ritenuto che il ricorso è pertanto inammissibile;Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - alversamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delleammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO MARIA MONACO RAFFAELLO MAGIP.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO MARIA MONACO RAFFAELLO MAGI