Italian Supreme Court declares appeal inadmissible due to withdrawal by defense counsel under Article 591 of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared Marco Bagnano's appeal against the Rome Supervision Tribunal's order inadmissible. Although the appeal initially alleged a defect in reasoning, defense attorney Antonio Carugno formally withdrew the request via email on November 18, 2025. The court ruled that this withdrawal constitutes a cause of inadmissibility under Article 591 of the Criminal Procedure Code, resulting in a judgment against the appellant for court costs and fines.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, co. 1 lett. d) cod. proc. pen.: The withdrawal of an appeal by the defense counsel constitutes a cause of inadmissibility, thereby extinguishing the right to judicial review and subjecting the appellant to the payment of procedural costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ORDINANZASul ricorso proposto da:Bagnano Marco nato a NAPOLI il 24/04/1996avverso l'ordinanza del 26/09/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Romaudita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco;Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di Sorveglianza di Roma,ha rigettato la richiesta di Marco Bagnano ex artt. 47 e 47 ter ord. pen.Rilevato che con il ricorso, originariamente qualificato reclamo e trasmesso a questaCorte dal Tribunale di sorveglianza si denuncia il vizio di motivazione;Rilevato che in data 18 novembre 2025 a mezzo mail presso la cancelleria dellostesso Tribunale di sorveglianza è pervenuta dichiarazione dell’avv Antonio Carugno dirinuncia al ricorso;Ritenuto che l’intervenuta rinuncia al ricorso determina una causa di inammissibilitàdell’impugnazione ai sensi dell’art. 591, co. 1 lett. d), cod. proc. pen.;Considerati la conseguente rinuncia all’impugnazione importa la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della cassa delleammende che può essere indicata in euro cinquecento.CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 10972/2026Roma, lì, 23/03/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta daRAFFAELLO MAGI - Presidente - Ord. n. sez. 4228/2026MARCO MARIA MONACO - Relatore - CC - 12/03/2026CARMINE RUSSO R.G.N. 38983/2025TERESA GRIECOALDO NATALINIha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:Bagnano Marco nato a NAPOLI il 24/04/1996avverso l'ordinanza del 26/09/2025 del TRIB.
SORVEGLIANZA di Romaudita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco;Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di Sorveglianza di Roma,ha rigettato la richiesta di Marco Bagnano ex artt. 47 e 47 ter ord. pen.Rilevato che con il ricorso, originariamente qualificato reclamo e trasmesso a questaCorte dal Tribunale di sorveglianza si denuncia il vizio di motivazione;Rilevato che in data 18 novembre 2025 a mezzo mail presso la cancelleria dellostesso Tribunale di sorveglianza è pervenuta dichiarazione dell’avv Antonio Carugno dirinuncia al ricorso;Ritenuto che l’intervenuta rinuncia al ricorso determina una causa di inammissibilitàdell’impugnazione ai sensi dell’art. 591, co. 1 lett. d), cod. proc. pen.;Considerati la conseguente rinuncia all’impugnazione importa la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della cassa delleammende che può essere indicata in euro cinquecento.
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO MARIA MONACO RAFFAELLO MAGIP.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO MARIA MONACO RAFFAELLO MAGI