Cassation appeal dismissed for late filing exceeding statutory time limits under Italian Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal filed by Pompeo Masone inadmissible de plano due to significant procedural delays. The appellant submitted the petition on October 15, 2025, well beyond the statutory deadline of September 18, 2025, which expired thirty days after the appellate court's decision was deposited. Consequently, the court ruled that the appeal violated the strict time limits mandated by Article 585 of the Criminal Procedure Code and ordered the payment of procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 585, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: A cassation appeal filed after the expiration of the statutory period, calculated from the deposit of the contested judgment, is inadmissible de plano without examination of merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZASul ricorso proposto da:Masone Pompeo nato a BENEVENTO il 08/08/1965avverso la sentenza del 04/06/2025 della Corte d'appello di Napoliudita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco;Rilevato che la sentenza della Corte di appello di Napoli oggetto di impugnazione, èstata depositata il giorno 8 giugno 2025, vale a dire entro il termine di trenta giorni indicatonel dispositivo del 4 giugno 2025, per cui i termini per il deposito scadevano il giorno 18settembre 2025;Rilevato che il ricorso di Pompeo Masone è stato proposto tardivamente in quanto ilricorso per cassazione è stato proposto in data 15 ottobre 2025 e, quindi, pure consideratala sospensione feriale, oltre i quarantacinque giorni, di cui all’art. 585, lett. c), cod. proc. pen.,decorrenti dalla scadenza del sopra indicato termine;Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, de plano, aisensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e che il ricorrente deve essere condannato,in forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali edella somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonesulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 10968/2026Roma, lì, 23/03/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta daRAFFAELLO MAGI - Presidente - Ord. n. sez. 4225/2026MARCO MARIA MONACO - Relatore - CC - 12/03/2026CARMINE RUSSO R.G.N. 38929/2025TERESA GRIECOALDO NATALINIha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:Masone Pompeo nato a BENEVENTO il 08/08/1965avverso la sentenza del 04/06/2025 della Corte d'appello di Napoliudita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco;Rilevato che la sentenza della Corte di appello di Napoli oggetto di impugnazione, èstata depositata il giorno 8 giugno 2025, vale a dire entro il termine di trenta giorni indicatonel dispositivo del 4 giugno 2025, per cui i termini per il deposito scadevano il giorno 18settembre 2025;Rilevato che il ricorso di Pompeo Masone è stato proposto tardivamente in quanto ilricorso per cassazione è stato proposto in data 15 ottobre 2025 e, quindi, pure consideratala sospensione feriale, oltre i quarantacinque giorni, di cui all’art. 585, lett. c), cod. proc. pen.,decorrenti dalla scadenza del sopra indicato termine;Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, de plano, aisensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e che il ricorrente deve essere condannato,in forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali edella somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonesulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO MARIA MONACO RAFFAELLO MAGIP.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO MARIA MONACO RAFFAELLO MAGI