Ordinanza — n. 10964/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAORDINANZASul ricorso proposto da:Verdiani Marcello nato a SUVERETO il 14/06/1963avverso l'ordinanza del 30/09/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Firenzeudita la relazione svolta dal Consigliere Teresa Grieco.RITENUTO IN FATTORitenuto che con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Firenze harespinto il reclamo presentato da Verdiani Marcello avverso il decreto del Magistrato disorveglianza di Livorno del 22 aprile 2025 con cui ha rigettato la richiesta di permessopremio;che il ricorso è stato proposto con atto redatto e sottoscritto dal condannato presentatopersonalmente dallo stesso all’ufficio matricola della Casa Circondariale di Porto Azzurro;CONSIDERATO IN DIRITTOConsiderato che l'art. 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla legge 23 giugno2017 n. 103, prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivinuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte dicassazione;che, pertanto, il ricorso è inammissibile;che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti aescludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento dellasomma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 10964/2026Roma, lì, 23/03/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta daRAFFAELLO MAGI - Presidente - Ord. n. sez. 4220/2026MARCO MARIA MONACO CC - 12/03/2026CARMINE RUSSO R.G.N. 38814/2025TERESA GRIECO - Relatore -ALDO NATALINIha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:Verdiani Marcello nato a SUVERETO il 14/06/1963avverso l'ordinanza del 30/09/2025 del TRIB.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 613 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 10964/2026 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di Firenzeudita la relazione svolta dal Consigliere Teresa Grieco.RITENUTO IN FATTORitenuto che con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Firenze harespinto il reclamo presentato da Verdiani Marcello avverso il decreto del Magistrato disorveglianza di Livorno del 22 aprile 2025 con cui ha rigettato la richiesta di permessopremio;che il ricorso è stato proposto con atto redatto e sottoscritto dal condannato presentatopersonalmente dallo stesso all’ufficio matricola della Casa Circondariale di Porto Azzurro;CONSIDERATO IN DIRITTOConsiderato che l'art. 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla legge 23 giugno2017 n. 103, prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivinuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte dicassazione;che, pertanto, il ricorso è inammissibile;che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti aescludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento dellasomma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 10964/2026Roma, lì, 23/03/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta daRAFFAELLO MAGI - Presidente - Ord. n. sez. 4220/2026MARCO MARIA MONACO CC - 12/03/2026CARMINE RUSSO R.G.N. 38814/2025TERESA GRIECO - Relatore -ALDO NATALINIha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:Verdiani Marcello nato a SUVERETO il 14/06/1963avverso l'ordinanza del 30/09/2025 del TRIB.
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ORDINANZASul ricorso proposto da:Verdiani Marcello nato a SUVERETO il 14/06/1963avverso l'ordinanza del 30/09/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Firenzeudita la relazione svolta dal Consigliere Teresa Grieco.RITENUTO IN FATTORitenuto che con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Firenze harespinto il reclamo presentato da Verdiani Marcello avverso il decreto del Magistrato disorveglianza di Livorno del 22 aprile 2025 con cui ha rigettato la richiesta di permessopremio;che il ricorso è stato proposto con atto redatto e sottoscritto dal condannato presentatopersonalmente dallo stesso all’ufficio matricola della Casa Circondariale di Porto Azzurro;CONSIDERATO IN DIRITTOConsiderato che l'art. 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla legge 23 giugno2017 n. 103, prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivinuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte dicassazione;che, pertanto, il ricorso è inammissibile;che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti aescludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento dellasomma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 10964/2026Roma, lì, 23/03/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta daRAFFAELLO MAGI - Presidente - Ord. n. sez. 4220/2026MARCO MARIA MONACO CC - 12/03/2026CARMINE RUSSO R.G.N. 38814/2025TERESA GRIECO - Relatore -ALDO NATALINIha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:Verdiani Marcello nato a SUVERETO il 14/06/1963avverso l'ordinanza del 30/09/2025 del TRIB.
SORVEGLIANZA di Firenzeudita la relazione svolta dal Consigliere Teresa Grieco.RITENUTO IN FATTORitenuto che con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Firenze harespinto il reclamo presentato da Verdiani Marcello avverso il decreto del Magistrato disorveglianza di Livorno del 22 aprile 2025 con cui ha rigettato la richiesta di permessopremio;che il ricorso è stato proposto con atto redatto e sottoscritto dal condannato presentatopersonalmente dallo stesso all’ufficio matricola della Casa Circondariale di Porto Azzurro;CONSIDERATO IN DIRITTOConsiderato che l'art. 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla legge 23 giugno2017 n. 103, prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivinuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte dicassazione;che, pertanto, il ricorso è inammissibile;che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti aescludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento dellasomma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA GRIECO RAFFAELLO MAGIP.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA GRIECO RAFFAELLO MAGI