Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 10957/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on criminal continuability, ruling crimes were separate resolutions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10957/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared Andrei Cotorobai's appeal inadmissible, upholding the Frosinone Court's rejection of his request to apply the legal regime of criminal continuability. The court found the lower court correctly identified that the temporal distance, differing nature, and separate execution locations of the crimes indicated they were autonomous criminal resolutions rather than a continuous plan. Consequently, the court ruled that the defendant's persistent criminal will did not warrant the application of leniency institutions associated with continuability.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 81, secondo comma, cod. pen.; The court established that crimes committed with significant temporal gaps, differing natures, and separate execution locations constitute autonomous criminal resolutions, precluding the application of the continuability regime.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal continuability autonomous resolutions pervasive criminal will leniency institutions inadmissible appeal correità momento del reato attività criminosa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 81, secondo comma, cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ORDINANZASul ricorso proposto da:Cotorobai Andrei nato a (MOLDAVIA) il 16/01/1982avverso l'ordinanza del 07/10/2025 del TRIBUNALE di Frosinonedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco;Rilevato che Tribunale di Frosinone, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettatol’istanza di Andrei Cotorobai di applicare la disciplina della continuazione;Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazionequanto all’esclusione del vincolo della continuazione;Rilevato cha la doglianza è manifestamente infondata in quanto il provvedimentoimpugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinatidalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta alriconoscimentodella continuazione tra i reati indicati nell’istanza, con rilievo decisivo, l’assenza dicircostanze da cui desumere che il predetto, sin dalla consumazione del primo reato, avesseprogrammato, sia pure nelle linee generali richieste dall’art. 81, secondo comma, cod. pen.,anche quelli successivi tenuto conto della distanza temporaletra di essi, della loro parzialedifferente natura, dei diversi luoghi di consumazione e delle non coincidenti modalitàesecutive dei medesimi.

In tale contesto i reati commessi sono riconducibili, quindi, adautonome risoluzioni criminose ed espressione di una pervicace volontà criminale nonmeritevole dell’applicazione di istituti di favore;Ritenutopertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte,tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunquemanifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez.2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);Consideratoche alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - alversamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delleammende.CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 10957/2026Roma, lì, 23/03/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta daRAFFAELLO MAGI - Presidente - Ord. n. sez. 4211/2026MARCO MARIA MONACO - Relatore - CC - 12/03/2026CARMINE RUSSO R.G.N. 38704/2025TERESA GRIECOALDO NATALINIha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:Cotorobai Andrei nato a (MOLDAVIA) il 16/01/1982avverso l'ordinanza del 07/10/2025 del TRIBUNALE di Frosinonedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco;Rilevato che Tribunale di Frosinone, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettatol’istanza di Andrei Cotorobai di applicare la disciplina della continuazione;Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazionequanto all’esclusione del vincolo della continuazione;Rilevato cha la doglianza è manifestamente infondata in quanto il provvedimentoimpugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinatidalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta alriconoscimentodella continuazione tra i reati indicati nell’istanza, con rilievo decisivo, l’assenza dicircostanze da cui desumere che il predetto, sin dalla consumazione del primo reato, avesseprogrammato, sia pure nelle linee generali richieste dall’art. 81, secondo comma, cod. pen.,anche quelli successivi tenuto conto della distanza temporaletra di essi, della loro parzialedifferente natura, dei diversi luoghi di consumazione e delle non coincidenti modalitàesecutive dei medesimi.

In tale contesto i reati commessi sono riconducibili, quindi, adautonome risoluzioni criminose ed espressione di una pervicace volontà criminale nonmeritevole dell’applicazione di istituti di favore;Ritenutopertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte,tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunquemanifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez.2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);Consideratoche alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - alversamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delleammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO MARIA MONACO RAFFAELLO MAGIP.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO MARIA MONACO RAFFAELLO MAGI