Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to formal withdrawal of the legal recourse.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the petitioner formally withdrew the recourse on February 5, 2026. Although the lower court had rejected requests for community service and home detention citing the petitioner's crimes against his wife and lack of evidence for reconciliation, the withdrawal rendered the legal challenge void. Consequently, the court ruled that the procedural defect of withdrawal precluded any substantive review of the sentencing or parole conditions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, co. 1 lett. d), cod. proc. pen.; A formal withdrawal of a criminal appeal constitutes a cause of inadmissibility, thereby terminating the proceedings and subjecting the appellant to costs.
Parole chiave
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ORDINANZASul ricorso proposto da:avverso l'ordinanza del 14/10/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Leccedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco;Rilevato che il Tribunale di sorveglianza di Lecce ha respinto le domande diaffidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare proposte da Agostinoconfronti del condannato in ragione del fatto che egli è stato condannato per reati in dannodella moglie, che non è stata fornita alcuna prova circa la dedotta avvenuta riconciliazionetra i coniugi e che, allo stato, egli non ha ancora fruito di permessi premio, di talché non èstato ancora possibile valutare la sua affidabilità esterna a conferma dell’inizio di un serioprocesso di risocializzazione;Rilevato che con il ricorso, in due distinti motivi, si deduce la violazione di legge e ilvizio di motivazione in relazione agli artt. 4-bis e 47 ord. pen. e quanto alla mancataconsiderazione della relazione di sintesi;Rilevato che in data 5 febbraio 2026 è pervenuta a mezzo pec rituale dichiarazione dirinuncia al ricorsoConsiderato che l’intervenuta rinuncia al ricorso, ritualmente presentata, determina unacausa di inammissibilità dell’impugnazione ai sensi dell’art. 591, co. 1 lett. d), cod. proc. pen.e che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali, nonché al versamento della somma, ritenuta congrua, di eurocinquecento in favore della cassa delle ammende.CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 10955/2026Roma, lì, 23/03/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta daRAFFAELLO MAGI - Presidente - Ord. n. sez. 4210/2026MARCO MARIA MONACO - Relatore - CC - 12/03/2026CARMINE RUSSO R.G.N. 38587/2025TERESA GRIECOALDO NATALINIha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:avverso l'ordinanza del 14/10/2025 del TRIB.
SORVEGLIANZA di Leccedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco;Rilevato che il Tribunale di sorveglianza di Lecce ha respinto le domande diaffidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare proposte da Agostinoconfronti del condannato in ragione del fatto che egli è stato condannato per reati in dannodella moglie, che non è stata fornita alcuna prova circa la dedotta avvenuta riconciliazionetra i coniugi e che, allo stato, egli non ha ancora fruito di permessi premio, di talché non èstato ancora possibile valutare la sua affidabilità esterna a conferma dell’inizio di un serioprocesso di risocializzazione;Rilevato che con il ricorso, in due distinti motivi, si deduce la violazione di legge e ilvizio di motivazione in relazione agli artt. 4-bis e 47 ord. pen. e quanto alla mancataconsiderazione della relazione di sintesi;Rilevato che in data 5 febbraio 2026 è pervenuta a mezzo pec rituale dichiarazione dirinuncia al ricorsoConsiderato che l’intervenuta rinuncia al ricorso, ritualmente presentata, determina unacausa di inammissibilità dell’impugnazione ai sensi dell’art. 591, co. 1 lett. d), cod. proc. pen.e che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali, nonché al versamento della somma, ritenuta congrua, di eurocinquecento in favore della cassa delle ammende.
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO MARIA MONACO RAFFAELLO MAGIP.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO MARIA MONACO RAFFAELLO MAGI