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Ordinanza — n. 10953/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for early release due to disciplinary infractions and lack of reeducation participation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10953/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal for early release inadmissible, confirming the lower tribunal's rejection of the request. The appellant, Giuseppe Ferrinda, argued violations of Articles 54 and 69bis of the Prison Law, claiming his disciplinary infractions did not preclude reeducation. The court rejected these generic censure, finding the lower court's reasoning logical and based on the prisoner's specific conduct during the relevant detention periods.

Regesto Legislator

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Art. 54, Art. 69bis ord. pen.; Appeals based on generic allegations of legal violation without specific confrontation with the lower court's reasoning are inadmissible when the lower court's decision is not manifestly illogical.

Parole chiave

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early release appeal disciplinary infractions reeducation participation inadmissible appeal prison law articles sospensione condizionale della carcerazione liberazione condizionale prescrizione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 54 ord. pen.
Art. 69bis ord. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019
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Testo completo

ORDINANZASul ricorso proposto da:avverso l'ordinanza del 08/10/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Milanodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco;Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di sorveglianza di Milano, perquanto di interesse in questa sede, ha confermato la reiezione della richiesta di liberazioneanticipata avanzata da Giuseppe Ferrinda relativamente ai semestri di detenzione soffertadal 21 luglio 2021 al 21 gennaio 2022, dal 22 luglio 2022 al 21 gennaio 2023 e dal 22 luglio2024 al 21 gennaio 2025 in ragione delle varie infrazioni disciplinari da lui commesse nelcorso di tali periodi di carcerazione;Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 54 e 69bis ord. pen.;Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il provvedimentoimpugnato ha evidenziato che le condotte del condannato dettagliatamente indicate dalTribunale di sorveglianza non consentivano di ritenere dimostrata la partecipazione delcondannato all’opera di rieducazione nel corso dei semestri in questione;Rilevato che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, non si confrontanocon il ragionamento, non manifestamente illogico, svolto dal Tribunale di sorveglianza perrespingere il suo reclamo e tendono, in realtà, ad una inammissibile differente valutazionedegli elementi processuali;Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte,tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunquemanifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601;

Sez.2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - alversamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delleammende.CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 10953/2026Roma, lì, 23/03/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta daRAFFAELLO MAGI - Presidente - Ord. n. sez. 4204/2026MARCO MARIA MONACO - Relatore - CC - 12/03/2026CARMINE RUSSO R.G.N. 38496/2025TERESA GRIECOALDO NATALINIha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:avverso l'ordinanza del 08/10/2025 del TRIB.

SORVEGLIANZA di Milanodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco;Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di sorveglianza di Milano, perquanto di interesse in questa sede, ha confermato la reiezione della richiesta di liberazioneanticipata avanzata da Giuseppe Ferrinda relativamente ai semestri di detenzione soffertadal 21 luglio 2021 al 21 gennaio 2022, dal 22 luglio 2022 al 21 gennaio 2023 e dal 22 luglio2024 al 21 gennaio 2025 in ragione delle varie infrazioni disciplinari da lui commesse nelcorso di tali periodi di carcerazione;Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 54 e 69bis ord. pen.;Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il provvedimentoimpugnato ha evidenziato che le condotte del condannato dettagliatamente indicate dalTribunale di sorveglianza non consentivano di ritenere dimostrata la partecipazione delcondannato all’opera di rieducazione nel corso dei semestri in questione;Rilevato che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, non si confrontanocon il ragionamento, non manifestamente illogico, svolto dal Tribunale di sorveglianza perrespingere il suo reclamo e tendono, in realtà, ad una inammissibile differente valutazionedegli elementi processuali;Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte,tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunquemanifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601;

Sez.2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - alversamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO MARIA MONACO RAFFAELLO MAGIP.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO MARIA MONACO RAFFAELLO MAGI