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Ordinanza — n. 10948/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for seeking alternative sentencing interpretation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10948/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The lower court revoked the appellant's ordinary probation due to domestic violence and repeated cocaine use, replacing it with therapeutic probation. The appellant argued for a legal error in this switch but failed to contest his own drug issues or demonstrate a concrete interest in the original measure.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Articles 47 and 94d of the Penal Code; The Supreme Court holds that appeals seeking an alternative reading of procedural elements to justify a change in probation type are inadmissible if the lower court provided adequate motivation based on established facts.

Parole chiave

Generato dall'IA
probation revocation therapeutic probation inadmissible appeal drug addiction domestic violence legality review court costs

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 47 c.p.
Art. 94d P.R. 309/1990
Art. 52 D.Lgs 196/2003

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6 n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 2 n. 19411 del 12/03/2019

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Testo completo

!CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 10948/2026196/2003 e ss mm Roma lì 23/03/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da* * Presidente * n sez 4198/2026* * MONACO Relatore CC 12/03/2026* * R G N 38389/2025* *ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * nato a FOGGIA il 05/11/1988avverso l ordinanza del 23/10/2025 del * * di Baridato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * * MonacoRilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di sorveglianza di Bari harevocato la misura alternativa dell affidamento in prova ex art 47 * pen applicata a e lo ha ammesso alla misura dell affidamento in prova al servizio sociale ex art 94D P R 309 del 1990Rilevato che con il ricorso si deduce il vizio di motivazione aiutano alla ritenutadecisività della violazione quanto al venir meno delle ragioni che avevano consentitol ammissione alla misuraRilevato che la doglianza comunque tesa a sollecitare apprezzamenti di meritoestranei al giudizio di legittimità è comunque manifestamente infondato in quanto ilTribunale con il riferimento alle condotte poste in essere dal ricorrente nel corso dellamisura alternativa e in particolare a causa dell aggressione compiuta in danno dellaconvivente e del ripetuto uso di cocaina ha fornito adeguata e coerente motivazione nlsenso che la revoca dell affidamento si fonda sulla considerazione che i ciatati comportantisono significativi dell inaffidabilità del condannato e della sua incapacità di gestire in manieracorretta il beneficio concessogli disponendo nel contempo e senza soluzione di continuitàla prosecuzione della espiazione della pena in regime di affidamento terapeutico ex art 94d P R 309/90 con un programma di tipo residenziale presso una comunitàRilevato che il ricorrente pur lamentando la violazione di legge ed il vizio dimotivazione sollecita in modo inammissibile una lettura alternativa degli elementiprocessuali rispetto a quella coerentemente svolta dal Tribunale di sorveglianza perrevocare l affidamento in prova ordinario e disporre al suo posto quello terapeuticoConsiderato infine che il condannato non ha nemmeno indicato il suo concretointeresse a proseguire la misura dell affidamento ordinario in luogo di quello terapeutico nonavendo contestato le proprie problematiche di carattere tossicomanicoRitenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo espostetese a sollecitare una diversa e alternativa lettura non sono consentite e sono comunquemanifestamente infondate Sez 6 n 5465 del 04/11/2020 dep 2021 F Rv 280601 Sez2 n 19411 del 12/03/2019 * Rv 276062Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali nonché valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità alversamento della somma ritenuta congrua di euro tremila in favore della cassa delleammendeCORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 10948/2026196/2003 e ss mm Roma lì 23/03/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da* * Presidente * n sez 4198/2026* * MONACO Relatore CC 12/03/2026* * R G N 38389/2025* *ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * nato a FOGGIA il 05/11/1988avverso l ordinanza del 23/10/2025 del * * di Baridato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * * MonacoRilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di sorveglianza di Bari harevocato la misura alternativa dell affidamento in prova ex art 47 * pen applicata a e lo ha ammesso alla misura dell affidamento in prova al servizio sociale ex art 94D P R 309 del 1990Rilevato che con il ricorso si deduce il vizio di motivazione aiutano alla ritenutadecisività della violazione quanto al venir meno delle ragioni che avevano consentitol ammissione alla misuraRilevato che la doglianza comunque tesa a sollecitare apprezzamenti di meritoestranei al giudizio di legittimità è comunque manifestamente infondato in quanto ilTribunale con il riferimento alle condotte poste in essere dal ricorrente nel corso dellamisura alternativa e in particolare a causa dell aggressione compiuta in danno dellaconvivente e del ripetuto uso di cocaina ha fornito adeguata e coerente motivazione nlsenso che la revoca dell affidamento si fonda sulla considerazione che i ciatati comportantisono 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speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammendeCosì è deciso 12/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * MONACO * *IN * DI * DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE* E GLI * DATI IDENTIFICATIVI A * DELL ART 52 D LGS196/03 E SS MM