Italian Supreme Court dismisses appeal on criminal continuance, ruling no single criminal plan existed due to twelve-year gap.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Nicola D'Ambrogio inadmissible, upholding the lower court's rejection of his request to treat two crimes as a continuous criminal plan. D'Ambrogio argued for a unified criminal design, but the court found the twelve-year interval between the mafia association participation and the aggravated gambling competition too long to imply prior planning. Consequently, the court ruled the offenses were autonomous expressions of persistent criminal will, rejecting any application of leniency institutions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 81, secondo comma, cod. pen.; The absence of evidence proving a single criminal plan spanning a significant time interval precludes the application of the continuity rule between distinct offenses.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZASul ricorso proposto da:D'ambrogio Nicola nato a BARI il 12/03/1961avverso l'ordinanza del 29/09/2025 della Corte d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco;Rilevato che il Tribunale di Bari, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanzadi Nicola D’Ambrogio di applicare la disciplina della continuazione tra i fatti oggetto di duesentenze;Rilevato ricorso che in un articolato motivo di ricorso si deduce la violazione di leggee il vizio di motivazione quanto alla ritenuta insussistenza del medesimo disegno criminoso;Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il provvedimentoimpugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinatidalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta alriconoscimentodella continuazione tra i reati indicati nell’istanza, con rilievo decisivo, l’assenza dicircostanze da cui desumere che il predetto, sin dalla consumazione del primo reato(partecipazione ad associazione di stampo mafioso), avesse programmato, sia pure nellelinee generali richieste dall’art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quello successivo(illecita concorrenza aggravata dal metodo mafioso) tenuto conto della notevole distanza ditempo intercorsa tra di essi (dodici anni) e la mancata allegazione di concreti elementi da cuidesumere che la gestione del gioco di azzardo fosse stato prevista come oggetto dellaassociazione da una epoca così anteriore, per cui, in tale contesto, appare coerente laconclusione nel senso che i reati commessi sono riconducibili ad autonome risoluzionicriminose ed espressione di una pervicace volontà criminale non meritevoledell ’applicazione di istituti di favore;Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte,tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunquemanifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601;
Sez.2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - alversamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delleammende.CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 10947/2026Roma, lì, 23/03/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta daRAFFAELLO MAGI - Presidente - Ord. n. sez. 4196/2026MARCO MARIA MONACO - Relatore - CC - 12/03/2026CARMINE RUSSO R.G.N. 38378/2025TERESA GRIECOALDO NATALINIha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:D'ambrogio Nicola nato a BARI il 12/03/1961avverso l'ordinanza del 29/09/2025 della Corte d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco;Rilevato che il Tribunale di Bari, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanzadi Nicola D’Ambrogio di applicare la disciplina della continuazione tra i fatti oggetto di duesentenze;Rilevato ricorso che in un articolato motivo di ricorso si deduce la violazione di leggee il vizio di motivazione quanto alla ritenuta insussistenza del medesimo disegno criminoso;Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il provvedimentoimpugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinatidalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta alriconoscimentodella continuazione tra i reati indicati nell’istanza, con rilievo decisivo, l’assenza dicircostanze da cui desumere che il predetto, sin dalla consumazione del primo reato(partecipazione ad associazione di stampo mafioso), avesse programmato, sia pure nellelinee generali richieste dall’art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quello successivo(illecita concorrenza aggravata dal metodo mafioso) tenuto conto della notevole distanza ditempo intercorsa tra di essi (dodici anni) e la mancata allegazione di concreti elementi da cuidesumere che la gestione del gioco di azzardo fosse stato prevista come oggetto dellaassociazione da una epoca così anteriore, per cui, in tale contesto, appare coerente laconclusione nel senso che i reati commessi sono riconducibili ad autonome risoluzionicriminose ed espressione di una pervicace volontà criminale non meritevoledell ’applicazione di istituti di favore;Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte,tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunquemanifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601;
Sez.2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - alversamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO MARIA MONACO RAFFAELLO MAGIP.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO MARIA MONACO RAFFAELLO MAGI