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Ordinanza — n. 10945/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to lack of special counsel signature under Art. 613 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10945/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant, a convicted prisoner, filed a request to the Court of Cassation without a lawyer, violating a mandatory signature requirement. The court ruled that the appeal was invalid because the document lacked the signature of a special defense counsel as required by law.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 103/2017: Appeals, memorials, and new grounds must be signed by a special defense counsel; failure to comply renders the act inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal special defense counsel mandatory signature court costs prisoner rights procedural defect Corte di Cassazione revoca dell'opposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 613 c.p.p.
L. 23/6/2017 n. 103
art 613 cod. proc. pen
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Testo completo

ORDINANZASul ricorso proposto da:Tarallo Francesco Epifanio nato a AGRIGENTO il 06/01/1971avverso l'ordinanza del 04/06/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Palermoudita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco;Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di sorveglianza di Palermo harigettato il reclamo proposto da Francesco Epifanio Tarallo avverso il provvedimento delmagistrato di sorveglianza in materia di libertà anticipata;Rilevato che il ricorso è stato proposto con atto redatto e sottoscritto dal condannato;Rilevato che l'art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103,prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbanoessere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione;Ritenuto che il ricorso è pertanto inammissibile;Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - alversamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delleammende.CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 10945/2026Roma, lì, 23/03/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta daRAFFAELLO MAGI - Presidente - Ord. n. sez. 4191/2026MARCO MARIA MONACO - Relatore - CC - 12/03/2026CARMINE RUSSO R.G.N. 38275/2025TERESA GRIECOALDO NATALINIha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:Tarallo Francesco Epifanio nato a AGRIGENTO il 06/01/1971avverso l'ordinanza del 04/06/2025 del TRIB.

SORVEGLIANZA di Palermoudita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco;Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di sorveglianza di Palermo harigettato il reclamo proposto da Francesco Epifanio Tarallo avverso il provvedimento delmagistrato di sorveglianza in materia di libertà anticipata;Rilevato che il ricorso è stato proposto con atto redatto e sottoscritto dal condannato;Rilevato che l'art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103,prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbanoessere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione;Ritenuto che il ricorso è pertanto inammissibile;Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - alversamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delleammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO MARIA MONACO RAFFAELLO MAGIP.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO MARIA MONACO RAFFAELLO MAGI