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Ordinanza — n. 10944/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on aggravated robbery continuation, ruling crimes were separate due to time and different perpetrators.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10944/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The appellant argued that two aggravated robbery attempts committed six months apart should be treated as a single criminal plan under Article 81 of the Penal Code. The court rejected this, finding the significant time gap and different perpetrators demonstrated separate criminal intents rather than a unified design.

Regesto Legislator

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Art. 81 cod. pen.; The court holds that crimes committed at significant time intervals with different perpetrators constitute separate criminal intents, precluding their treatment as a single criminal plan.

Parole chiave

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criminal continuation single criminal plan aggravated robbery separate criminal intents Article 81 Penal Code inadmissible appeal time interval analysis infrazioni uniche e continuate

Disposizioni normative citate

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Art. 81 cod. pen.
293 del 2016 del Gip di Bologna;che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione inrelazione all’art. 81 cod.
art. 81 cod. pen
293 del 2016 del Gip di Bologna;che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione inrelazione all’art. 81 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio
Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B
13971 del 30/3/2021, diSerio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F.
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Testo completo

ORDINANZASul ricorso proposto da:La Rosa Giuseppe nato a CATANIA il 01/02/1994avverso l'ordinanza del 12/08/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di Padovadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Teresa Grieco.RITENUTO IN FATTORitenuto che il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Padova, qualegiudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza proposta nell’interesse di Giuseppe La Rosa diapplicazione della disciplina della continuazione, tra il reato di rapina aggravata commessain Trebaseleghe il 21 novembre 2014 oggetto della sentenza n. 100 del 2018 emessa dalGip di Padovae il reato di tentata rapina aggravata commessa in Bologna il 15 novembre2015, oggetto della sentenza n. 293 del 2016 del Gip di Bologna;che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione inrelazione all’art. 81 cod. pen. evidenziando che il Giudice dell’esecuzione avrebbeerroneamente applicato la legge penale, nonché illogicità della motivazione in ordine allainsussistenza della unicità del disegno criminoso, sminuendo gli elementi indicati dalla difesaquali la omogeneità dei reati, commessi nel nord Italia in danno di banche a distanza di solisette mesi.CONSIDERATO IN DIRITTOConsiderato che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamente infondate inquanto il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato in ordine alla necessità chel’identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primoreato e come questo non sia desumibile dagli atti dai quali emerge non solo che i reati sianostati commessi a distanza di tempo significativa, ma anche con concorrenti diversi, ciò checorrettamente viene ritenuto essere espressione di separate e autonome ideazioni (cfr.

Sez.U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, diSerio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 – 01);che, pertanto, a fronte di una motivazione puntuale e coerente, il ricorso èinammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese asollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6,n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601);che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementidella somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 10944/2026Roma, lì, 23/03/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta daRAFFAELLO MAGI - Presidente - Ord. n. sez. 4189/2026MARCO MARIA MONACO CC - 12/03/2026CARMINE RUSSO R.G.N. 38255/2025TERESA GRIECO - Relatore -ALDO NATALINIha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:La Rosa Giuseppe nato a CATANIA il 01/02/1994avverso l'ordinanza del 12/08/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di Padovadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Teresa Grieco.RITENUTO IN FATTORitenuto che il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Padova, qualegiudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza proposta nell’interesse di Giuseppe La Rosa diapplicazione della disciplina della continuazione, tra il reato di rapina aggravata commessain Trebaseleghe il 21 novembre 2014 oggetto della sentenza n. 100 del 2018 emessa dalGip di Padovae il reato di tentata rapina aggravata commessa in Bologna il 15 novembre2015, oggetto della sentenza n. 293 del 2016 del Gip di Bologna;che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione inrelazione all’art. 81 cod. pen. evidenziando che il Giudice dell’esecuzione avrebbeerroneamente applicato la legge penale, nonché illogicità della motivazione in ordine allainsussistenza della unicità del disegno criminoso, sminuendo gli elementi indicati dalla difesaquali la omogeneità dei reati, commessi nel nord Italia in danno di banche a distanza di solisette mesi.CONSIDERATO IN DIRITTOConsiderato che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamente infondate inquanto il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato in ordine alla necessità chel’identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primoreato e come questo non sia desumibile dagli atti dai quali emerge non solo che i reati sianostati commessi a distanza di tempo significativa, ma anche con concorrenti diversi, ciò checorrettamente viene ritenuto essere espressione di separate e autonome ideazioni (cfr.

Sez.U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, diSerio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 – 01);che, pertanto, a fronte di una motivazione puntuale e coerente, il ricorso èinammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese asollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6,n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601);che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementidella somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA GRIECO RAFFAELLO MAGIP.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA GRIECO RAFFAELLO MAGI