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Ordinanza — n. 10932/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specificity in alleging insufficient reasoning on criminal liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10932/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to a complete lack of specificity in the applicant's arguments regarding the lower court's reasoning. The applicant claimed the judgment failed to logically establish criminal liability for driving without a license, yet the court noted the first-instance judge had already addressed evidence and prior convictions. Consequently, the court ruled the appeal was merely assertive without engaging with the actual motivation, leading to its rejection.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds lack specificity and fail to concretely challenge the factual or legal reasoning of the lower court.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal lack of specificity criminal liability driving without license insufficient reasoning gravi addebiti penali principio accusatorio diritto a un difensore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 364 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Costituzionale, sent. n. 186/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SINANOVIC SABATO nato il 01/07/1987 avverso la sentenza del 08/10/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 41350/2023 R.G. Motivi della decisione 1. Sabato Sinanovic ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo con un unico motivo mancanza e/o contraddittorietà della motivazione in punto di affermazione della responsabilità penale in relazione al reato di cui all'art. 116 comma 15 e 17 cod. strad. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il ricorso, nella sua interezza, consta delle seguenti affermazioni: "La mo- tivazione adottata dalla Corte è nulla in quanto carente e meramente apparente. In realtà in essa non si disvela l'iter logico giuridico attraverso il quale la Corte Territoriale abbia individuato profili di responsabilità. In tal modo la motivazione appare essere assolutamente carente e inidonea. La violazione d legge è tale che la sentenza va annullata con eventuale rinvio ad altra sezione della Corte d'appello con enunciazione del principio di diritto". Appare, dunque, ictu ocull che il motivo siffatto è inammissibile, in quanto assolutamente privo di specificità in tutte le sue articolazioni e del tutto assertivo e che il ricorrente, in concreto, non si confronta affatto con la motivazione della Corte di appello, che, anche legittimamente richiamando per relationem la pro- nuncia di primo grado, appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e, pertanto, immune da vizi di legittimità.

Già il giudice di primo grado aveva dato conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare della deposizione del teste Pi- rani, dalla quale emerge che il 5 ottobre 2021 il ricorrente era stato identificato alla guida di un furgone, intorno alle ore 17:15, senza essere munito di patente. E che al controllo effettuato dagli operanti risultava avere già riportato tre sen- tenze passate in giudicato per guida senza patente emesse dal Tribunale di Ra- venna il 12/02/2021m il 14/07/2020 e il 27/10/2020. E con il gravame nel merito non erano stati proposti motivi in punto di responsabilità, ma solo di eccessività della pena e di mancata sostituzione della pena detentiva con pene sostitutive.

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.N. 41350/2023 R.G.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende.