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Ordinanza — n. 10931/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for drunk driving case citing procedural defects and burden of proof rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10931/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to procedural defects and failure to meet burden of proof requirements. The appellant argued for a re-evaluation of evidence regarding his presence at the scene and the calibration of the breathalyzer, while the defense failed to provide specific allegations challenging the device's functionality. The court ruled that such arguments are outside the scope of a cassation review and that the lower court correctly placed the burden of proving the instrument's malfunction on the accused, which was not met.

Regesto Legislator

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Art. 192 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals challenging the motivation of a judgment or alleging violations of procedural rules regarding evidence evaluation are inadmissible unless they demonstrate specific procedural nullities or failures to meet statutory burdens of proof.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Cassation Appeal Burden of Proof Drunk Driving Breathalyzer Calibration Procedural Nullity Evidence Evaluation deposizione inattendibile

Disposizioni normative citate

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Art. 192 c.p.p.
Le Sezioni Unite hanno recentemente chiarito che in tema di ricorso per cas- sazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod.
Art. 616 c.p.p.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Regolamento esecutivo al Codice della Strada, art. 37, commi 6, 7 e 8
del 23/1/2024, Skrzyszewski, non mass.,) ha fugato ogni dubbio sul fatto che, per quanto riguarda l'etilometro, l'o- mologazione e le verifiche periodiche dello stesso sono espressamente previste dall'art. 379, commi 6 7 e 8 del Regolamento esecutivo al Codice della Strada, approvato con d.P.R.
d.P.R. 16 novembre 1992, n. 495
Corte Costituzionale n. 113/2015
495 e ciò differenzia la disciplina in tema di etilometro rispetto a quella avente ad oggetto l'autovelox, colpita dalla declaratoria di incostituzionalità operata con la sentenza della Corte Costituzionale n. 113/2015.N.
art 192 cod. proc. pen
In premessa, quanto alla denunzia di violazione dell'art 192 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013
Sez. U n. 8825 del 27/10/2016
Sez. 4 n. 3201 del 12/12/2019
ex nnultis, Sez. 4 n. 3201 del 12/12/2019 dep.
Sez. 4 n. 6580 del 28/1/2020
278032, Sez. 4 n. 6580 del 28/1/2020, Zan- noni, non mass.;
Sez. 4 n. 7285 del 9/12/2020
Sez. 4 n. 517 dell'11/2/2021
280937; Sez. 4 n. 517 dell'11/2/2021, Guiducci, nonmass.; Sez.
Sez. 4 n. 33371 del 8/6/2023
4 Sez. 4 n. 33371 del 8/6/2023, Kanaychev non mass.
Sez. 4 n. 38618 del 6/6/2019
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOTTI ERMANNO nato a CREMONA il 10/05/1985 avverso la sentenza del 02/10/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 44218/2025 R.G. Motivi della decisione 1. Ermanno Botti ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo: a. con un primo motivo vizio motivazionale in relazione all'af- fermazione di responsabilità con particolare riferimento alla circostanza per cui fosse presente sul luogo del sinistro all'arrivo dei Carabinieri, e non in casa del Concari da dove poi è sceso in quanto chiamato telefonicamente da quest'ultimo e alla valutazione sbrigativa e superficiale delle dichiarazioni del teste Giustiziero con la deposizione del teste Ghidini del tutto ignorata e trascurata; b. con un se- condo motivo vizio di motivazione in relazione ad un possibile malfunzionamento dell'etilometro; c. con un terzo motivo violazione dell'art 192 c•Jrnma 1 e 2 cod. proc. pen. in relazione all'erronea valutazione della prova e della conseguente af- fermazione di responsabilità, da accertarsi al di là di ogni ragionevole dubbio.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. In data 10/02/2026 è stata depositata memoria di replica a firma dell'Avv, Angelo Cortesini per il ricorrente con cui si insiste per l'ammissibilità e l'accogli- mento del ricorso.

2. I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da neces- saria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul conte- nuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

3. In premessa, quanto alla denunzia di violazione dell'art 192 cod. proc. pen. di cui al terzo motivo di ricorso va ricordato che, secondo il consolidato insegna- mento di questa Corte di legittimità, la mancata osservanza di una norma proces- suale ha rilevanza solo in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità. Le Sezioni Unite hanno recentemente chiarito che in tema di ricorso per cas- sazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso N. 44218/2025 R.G. codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova ac- quisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lea. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04 che a pag. 29 richiama Sez. 1, n. 1088 del 26/11/1998, dep. 1999, Condello, Rv. 212248; Sez. 6, n. 45249 del 08/11/2012, Cimini, Rv. 254274; Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518; vedasi anche Sez. 6, n. 4119 del 30/05/2019, dep. 2020, Romeo Gestioni s.p.a., Rv. 278196; Sez. 4, n. 51525 del 4/10/2018, M., Rv. 274191; Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, deo. 2017, Pecorelli e altro, Rv. 271294; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567; Sez. 6, n. 7336 del 8/1/2004, Meta ed altro, Rv. 229159-01;

Sez. 1, n. 9392 del 21/05/1993, Germanotta, Rv. 195306). Condivisibilnnente, per Sez. U, n. 29541 del 16/7/2020, Filardo Rv. 280027 (pag. 29) « la specificità del motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), dettato in tema di ricorso per cassazione al fine di definirne l'ammissibilità per ragioni connesse alla motivazione, esclude che l'ambito della predetta disposizione possa essere dilatato per effetto delle citate regole processuali concernenti la motiva- zione, utilizzando la "violazione di legge" di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), e ciò sia perché la deducibilità per cassazione è ammissibile solo per la violazione di norme processuali "stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o de- cadenza", sia perché la puntuale indicazione di cui alla lettera e) ricollega a tale limite ogni vizio motivazionale.

D'altro canto, la riconduzione dei vizi di motiva- zione alla categoria di cui alla lettera c) stravolgerebbe l'assetto normativo delle modalità di deduzione dei predetti vizi, che limita la deduzione ai vizi risultanti "dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specifica- mente indicati nei motivi di gravame" [lett. e)], laddove, ove se fossero deducibili quali vizi processuali ai sensi della lettera c), in relazione ad essi questa Corte di legittimità sarebbe gravata da un onere non selettivo di accesso agli atti.

Queste Sezioni Unite (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) hanno, infatti, da tempo chiarito che, nei casi in cui sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., un error in procedendo, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può procedere all'esame diretto degli atti processuali, che re- sta, al contrario, precluso dal riferimento al testo del provvedimento impugnato contenuto nella lett.

e) del citato articolo (oltre che dal normativamente soprav- venuto riferimento ad altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di N. 44218/2025 RG. gravame), quando risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione».

4. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motiva- zione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. In relazione al primo e al terzo motivo, i giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto ed in particolare della testimonianze di Bruno Giustiziero, che era uno dei due componenti della pattuglia dei Carabinieri di Orio Litta, e del teste a discarico Marco Ghidini nonché della documentazione prodotta dal pubblico ministero.

Dalla valutazione del suddetto compendio probatorio, è stato motivatamente eviden- ziato come emerga senza dubbio che fosse il ricorrente a condurre l'autovettura in stato di ebrezza il giorno in cui si è verificato il sinistro. I giudici di merito hanno valutato come irrilevanti ai fini della decisione i con- trasti tra le due deposizioni raccolte, in quanto attinenti elementi di natura secon- daria. In particolare, hanno affermato che a nulla rileva il fatto che i Carabinieri, una volta intervenuti, abbiano trovato sul luogo dei fatti tutti e tre gli amici, com- preso il ricorrente, o solo due di loro.

Ed appare del tutto logico che sia stata ritenuta inverosimile la tesi difensiva secondo cui l'imputato avrebbe abbandonato l'auto incidentata sulla strada per andare a casa dell'amico a bere superalcolici per poi decidersi di spostare l'auto solo dopo diverso tempo. I motivi, inoltre, sono volti a prefigurare una rivalutazione 3 e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da una pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valo- rizzate dai giudici di merito. In relazione al secondo motivo, è ormai da tempo, e ben prima del proposto ricorso, che la giurispi udenza di legittimità (cfr. ex nnultis, Sez. 4 n. 3201 del 12/12/2019 dep. 2020, Santini, Rv. 278032, Sez. 4 n. 6580 del 28/1/2020, Zan- noni, non mass.;

Sez. 4, n. 7285 del 9/12/2020, dep. 2021, Demma, Rv. 280937; Sez. 4 n. 517 dell'11/2/2021, Guiducci, nonmass.; Sez. 4 Sez. 4 n. 33371 del 8/6/2023, Kanaychev non mass. e Sez. 4 n. del 23/1/2024, Skrzyszewski, non mass.,) ha fugato ogni dubbio sul fatto che, per quanto riguarda l'etilometro, l'o- mologazione e le verifiche periodiche dello stesso sono espressamente previste dall'art. 379, commi 6 7 e 8 del Regolamento esecutivo al Codice della Strada, approvato con d.P.R. 16 novembre 1992, n. 495 e ciò differenzia la disciplina in tema di etilometro rispetto a quella avente ad oggetto l'autovelox, colpita dalla declaratoria di incostituzionalità operata con la sentenza della Corte Costituzionale n. 113/2015.N. 44218/2025 R.G.

Pertanto, dovendo ritenersi che, anche nel caso del giudizio penale per guida in stato d'ebbrezza ex art. 186, co. 2, cod. strada, nell'ambito del quale assuma rilievo la misurazione del livello di alcool nel sangue mediante etilometro, all'attri- buzione dell'onere della prova in capo all'accusa circa l'omologazione e l'esecu- zione delle verifiche periodiche sull'apparecchio utilizzato per l'alcoltest (così Sez. 4, n. 38618 del 6/6/2019, Bertossi, Rv. 277189), fa riscontro un onere di allega- zione da parte del soggetto accusato, avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dell'apparecchio (in tal senso la necessaria precisazione di cui alla richiamata Sez. 4 n. 3201 del 12/12/2019 dep. 2020, Santini, Rv. 278032), che nel caso che ci occupa non è stato adempiuto.

La sentenza impugnata, nel solco della giurisprudenza di leTctimità ricordata, adempie all'onere motivazionale richiestogli, in quanto, in assenza di alcuna alle- gazione sul punto da parte della difesa, non vi è prova che lo strumento non fosse stato effettivamente tarato da una struttura accreditata e dunque che il valore misurato dell'etilometro non rappresentasse il reale valore misurato.

5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del